L’obbligo di emissione/ricezione di documenti in formato elettronico è stato anticipato al 01/07/2018 per quel che riguarda l’acquisto di carburanti (benzina e gasolio, per gpl e metano tutto rimane invariato) per autotrazione da parte dei soggetti titolari di partita IVA e per le prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti nell’ambito dei contratti di appalto stipulati con amministrazioni pubbliche.
Per quel che riguarda l’acquisto di carburanti quindi dal 01/07/2018 scompare la scheda carburante quale documento valido per la deduzione del costo e la detraibilità dell’IVA su tali operazioni. Per poter dedurre il costo e detrarre l’IVA diviene dal 01/07/2018 obbligatorio pagare il rifornimento di benzina e/o gasolio con strumenti tracciabili (carte di credito, carte di debito, ecc.) e la ricezione da parte del distributore di benzina di una fattura elettronica. Il pagamento in contanti e/o la mancata ricezione della fattura elettronica impedisce di dedurre il costo/recuperare l’IVA.
Si stanno definendo le modalità pratiche in base alle quali i vari distributori dovranno procedere all’emissione delle fatture elettroniche. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sul tema.