Novità in tema di acquisto di beni significativi nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili ad uso abitativo (circ. n. 15/E/2018 Agenzia delle Entrate, art. 1,comma 19 legge 205/2017)

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del D.M. 488/1999 la fornitura dei cosiddetti “beni significativi” (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza):

  • nell’ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata;
  • forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione di manutenzione

sono soggetti all’aliquota IVA del 10% anziché del 22% fino a concorrenza del valore complessivo della manodopera e degli altri beni (esempio: totale imponibile della fattura euro 1.000, di cui 800 beni significativi e 200 manodopera: IVA 10% su 200 di manodopera e su 200 di beni significativi, IVA 22% su 600 di beni significativi).

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Rendicontazione 5 per mille ricevuto nel 2017 (D.Lgs n. 111/17)

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 111/17 entro un anno dalla ricezione delle somme gli enti percettori del contributo del 5 per mille devono predisporre, indipendentemente dall’ammontare dell’importo ricevuto, un apposito rendiconto che accompagnato da una relazione illustrativa deve, entro i successivi 30 giorni, essere trasmesso all’amministrazione erogatrice e pubblicato sul proprio sito internet (dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet deve essere data specifica comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni).

Ora, considerato che per molti Enti nel mese di agosto 2017 sono state erogate le somme rivenienti dal 5 per mille dell’anno finanziario 2015 entro il prossimo mese di agosto 2018 è necessario provvedere a predisporre la documentazione di cui sopra ed entro il mese di settembre 2018 alla sua trasmissione e pubblicazione sul sito internet.

I clienti dello Studio interessati sono stati avvisati con una specifica comunicazione. Siamo a disposizione degli Enti non profit per fornire assistenza sul tema in caso di necessità.


Credito di imposta formazione 4.0 (art. 1, commi 46-56 Legge 205/2017 e Decreto Interministeriale del 04 maggio 2018)

L’effettiva fruizione del credito di imposta per attività formativa 4.0 (si veda articolo in circolari informative in data odierna) è subordinata al rispetto di tutta una serie di vincoli e adempimenti. Lo Studio è disponibile a fornire assistenza sul tema ai soggetti interessati. Tramite Colleghi abilitati è inoltre disponibile a valutare di offrire il servizio di certificazione delle spese sostenute.


Credito di imposta formazione 4.0 (art. 1, commi 46-56 Legge 205/2017 e Decreto Interministeriale del 04 maggio 2018)

Con la Legge di Stabilità è stata introdotta la possibilità per tutte le imprese e gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale di usufruire di un credito di imposta determinato in funzione del costo del personale dipendente che ha partecipato ad attività formative nei seguenti ambiti:

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9 luglio 2018: è online il sito internet dello Studio Stefani – www.studiopaolostefani.it

Uno strumento operativo che ci auguriamo possa essere utile alla clientela esistente e a chi è alla ricerca di una consulenza professionale e che costituisce per lo Studio un nuovo punto di partenza per far fronte ad uno scenario sempre più complesso e pieno di sfide. Uno scenario a cui cercheremo di rispondere con nuovi servizi ed un aggiornamento costante di quelli già esistenti.