Con il regolamento in oggetto viene data attuazione ad una norma del 2017 con la quale viene attribuito un credito di imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuate a partire dal 01/01/2018. Per gli enti non commerciali si sottolinea che la norma non fa riferimento agli investimenti realizzati nel “solo” ambito commerciale e quindi si deve ritenere che l’agevolazione valga anche per le campagne pubblicitarie effettuate nella sfera istituzionale.
Limitatamente alle campagne pubblicitarie realizzate sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, l’agevolazione spetta anche per il periodo 24/06/2017-31/12/2017.
Per aver diritto all’agevolazione è necessario che il valore dell’investimento superi di almeno l’1% quello realizzato nel periodo precedente.
Il credito di imposta è pari al 75% dell’incremento degli investimenti effettuati (si è in attesa del benestare della Commissioni Europea per elevare tale percentuale al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative). Esempio: investimenti anno 2018 euro 20.000, anno 2017: 1.000. Credito di imposta 2018 pari a euro 19.000 * 75% = euro 14.250.
Come risulta evidente dall’esempio si tratta di una agevolazione estremamente interessante che consente di pianificare campagne pubblicitarie con una parte significativa del costo posta a carico dell’erario. L’unico limite a tale affermazione sta nel fatto che il credito d’imposta attribuito potrebbe essere inferiore a quello teoricamente spettante nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande di tutti i richiedenti superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, il Ministero provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Nota bene: la richiesta del credito di imposta per l’anno 2017 e la prenotazione del credito di imposta per l’anno 2018 deve essere presentata tra il 22/09/2018 e il 22/10/2018.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Da questo punto di vista lo Studio è a vostra disposizione per fornire la consulenza necessaria e rilasciare l’attestazione richiesta. Per come è strutturato il credito di imposta e per venire incontro alle esigenze dei clienti il compenso dello Studio sarà parametrato all’effettivo credito di imposta spettante e non a quello richiesto (fatto salvo un compenso minimo comunque dovuto).