Con la presente Vi ricordiamo che, come previsto dalle Istruzioni Ministeriali alla dichiarazione dei redditi, in caso di vendita o donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolazione 36-50-65%) prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica o donatario.
Pertanto, in caso di cessione di immobili sui quali sono in essere agevolazioni è fondamentale che nell’atto notarile di compravendita venga specificato che le detrazioni rimangono in capo al venditore. In caso contrario il venditore non può continuare a detrarle.
In caso invece di acquisto di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati è bene che le parti si accordino su chi debba continuare ad usufruire dell’agevolazione al fine di evitare che nessuno goda del beneficio residuo a tutto vantaggio dell’Erario.