Fattura elettronica dal 01/01/2019: ulteriori considerazioni

Rispetto al tema in oggetto riteniamo opportuno evidenziare alcune problematiche operative che deriveranno dall’adozione dell’obbligo di fattura elettronica dal 01/01/2019:

  • Condizioni e scadenze di pagamento: sulla base delle disposizioni attuali la data della fattura elettronica deve coincidere con quella della trasmissione allo SDI. Ne consegue che le scadenze di pagamento/incasso possono essere posticipate per effetto di tale disposizione. Una fattura relativa a febbraio 2019 che in precedenza veniva emessa in modalità cartacea con data 28/02/2019 e che ora per le tempistiche connesse all’emissione del documento informatico viene emessa il 05/03/2019 con pagamento a 30 giorni data fattura fine mese ha come scadenza di pagamento il 30/04/2019 e non più il 31/03/2019. Potrebbe quindi essere opportuno rivedere le condizioni contrattuali utilizzate sino ad ora;

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Obbligo di comunicazione online per alcuni lavori di ristrutturazione edilizia agevolati al 50% (art. 16, comma 2-bis D.L. 63/2013 come modificato dalla legge 27/12/2017 n. 205)

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia dal 21/11/2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni su alcuni interventi di ristrutturazione edilizia. E’ stato a tal fine realizzato il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it  utilizzabile unicamente per gli interventi la cui fine lavori ricade nell’anno 2018. La trasmissione dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per i lavori la cui data di fine lavori è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 il termine per la trasmissione è fissata nel 19/02/2019. A mero titolo informativo si ricorda che la circ. n. 21/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora il collaudo non sia necessario in considerazione del tipo di intervento svolto (es. sostituzione di infissi) la data di fine lavori può essere comprovata dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è ritenuta valida, in tale ambito, l’autocertificazione da parte del contribuente.

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