Con tale norma si è ulteriormente modificato il quadro degli adempimenti in merito alla fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.).
Mese: Gennaio 2019
Obbligo di comunicazione online per alcuni lavori di ristrutturazione edilizia agevolati al 50% (art. 16, comma 2-bis D.L. 63/2013 come modificato dalla legge 27/12/2017 n. 205)
Fatturazione elettronica nei confronti dei privati e della Pubblica Amministrazione
Lo Studio è disponibile a fornire assistenza nella predisposizione, trasmissione e conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche sia nei confronti dei soggetti privati (con partita IVA o solo codice fiscale) che della Pubblica Amministrazione. Per eventuali esigenze contattateci senza impegno.
Fatturazione elettronica: novità introdotte in sede di conversione al Decreto Legge n. 119/2018
In sede di conversione del decreto legge in oggetto sono state introdotte le seguenti novità in tema di fatturazione elettronica:
- art. 10: introdotto un’esonero dall’obbligo di emettere fatture elettroniche per gli enti che applicano la Legge 398/91 con proventi non superiori a euro 65.000
- art. 10: i soggetti che effettuano la liquidazione IVA su base mensile beneficiano dell’azzeramento o della riduzione delle sanzioni al 20% in caso di tardiva emissione delle fatture elettroniche sino al 30/09/2019. Per i contribuenti trimestrali tale beneficio vale solo per le fatture emesse sino al 30/06/2019.
- art. 10 bis: per il solo periodo di imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria sono esonerati dall’obbligo di emettere fatture elettroniche (nulla cambia per quelle ricevute). Attenzione però che tale esonero vale solo per le fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. Ciò significa che ove un cliente non dia il consenso alla trasmissione dei dati della fattura a lui relativa a tale Sistema è fatto obbligo di emettere tale fattura in formato elettronico, con una numerazione distinta da quella utilizzata per le altre fatture. Per non incorrere in errori in tale ambito potrebbe essere preferibile emettere comunque tutte le fatture in formato elettronico (l’esonero è una facoltà non un obbligo);
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 17 D.L. 119/18)
I soggetti che svolgono l’attività di commercio al dettaglio dovranno, a partire dal 01/01/2020, provvedere a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri. Tale obbligo è anticipato al 01/07/2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a euro 400.000. Per agevolare l’acquisto o l’adeguamento dei registratori di cassa idonei allo scopo è concesso, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta pari al 50% del costo sostenuto, con un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adeguamento.