Con la presente osserviamo che nella precedente circolare del 05/11/2018 abbiamo riportato come data entro la quale effettuare l’opzione di cui all’oggetto per poter usufruire della riduzione dei termini di accertamento il 31/12/2018. In realtà tale opzione, in base a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 04/08/2016 viene esercitata in sede di dichiarazione dei redditi con riguardo al periodo di imposta a cui la dichiarazione si riferisce. Quindi a posteriori, quando si ha la certezza di aver rispettato i vincoli richiesti dalla norma. Per la conferma di tali modalità operative anche per il 2019 si è in attesa di indicazioni da parte dei Ministeri competenti.
Ci scusiamo per l’indicazione non corretta.