Fatturazione elettronica: possibilità di ridurre i termini di accertamento (art. 3 D.Lgs 127/2015 come modificato dall’art. 1 comma 916 della Legge 205/2017) – errata corrige

Con la presente osserviamo che nella precedente circolare del 05/11/2018 abbiamo riportato come data entro la quale effettuare l’opzione di cui all’oggetto per poter usufruire della riduzione dei termini di accertamento il 31/12/2018. In realtà tale opzione, in base a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 04/08/2016 viene esercitata in sede di dichiarazione dei redditi con riguardo al periodo di imposta a cui la dichiarazione si riferisce. Quindi a posteriori, quando si ha la certezza di aver rispettato i vincoli richiesti dalla norma. Per la conferma di tali modalità operative anche per il 2019 si è in attesa di indicazioni da parte dei Ministeri competenti.

Ci scusiamo per l’indicazione non corretta.


Obbligo di comunicare i dati dell’inquilino anche per gli affitti brevi (art. 19-bis, D.L. 4/10/18, n. 113)

Con la norma in oggetto viene fornita una interpretazione autentica dell’articolo 109 del testo unico delle norme di pubblica sicurezza nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche ai locatori e sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni (cosiddetti affitti brevi, AIRBNB, ecc.). Gli obblighi previsti consistono nella comunicazione alla Questura, tramite il sito “Alloggiati Web” della Polizia di Stato entro le 24 ore successivo all’arrivo o immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore dei dati delle persone alloggiate. La violazione di tale adempimento è punita con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

Tale adempimento non è dovuto per contratti di durata superiore ai 30 giorni in quanto vi provvede l’Agenzia delle Entrate a seguito della registrazione del contratto, con la sola eccezione della presenza di cittadini extracomunitari, nel qual caso vige comunque l’obbligo di comunicarne le generalità e gli estremi del passaporto o di altro documento identificativo entro 48 ore. La sanzione in questo caso può andare da 103 a 1.549 euro.