Con il decreto in esame sono state disciplinate le modalità e i requisiti di accesso per ricevere erogazioni liberali tramite il credito telefonico da parte delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’art. 7 Legge 383/2000 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle Onlus.
La raccolta fondi (che può essere effettuata anche in modo periodico o ricorrente, con riferimento sia ad una specifica campagna di raccolta fondi sia con riferimento alle attività istituzionali dei soggetti beneficiari) per il tramite delle numerazioni definite dal PNN (Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni) non può essere effettuata da organizzazioni che siano anche associazioni consumeristiche o partiti politici o movimenti di opinione, organizzazioni sindacali, di categoria, nonché per promuovere iniziative a sostegno di persone fisiche.
Le erogazioni liberali raccolte tramite il credito telefonico sono da considerare fuori campo IVA per gli Enti che le ricevono e non sono detraibili/deducibili per i soggetti che le effettuano.
A decorrere dalla data di operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) le disposizioni di cui sopra si applicheranno agli Enti del Terzo Settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria.