Con la norma in oggetto viene introdotto l’obbligo, a pena di nullità, di stipulare i contratti preliminari e ogni altro contratto che sia diretto al successivo acquisto da parte di una persona fisica di un immobile da costruire nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La novità riguarda i contratti aventi ad oggetto immobili per i quali sia stato richiesto o presentato successivamente al 16/03/2019 il relativo titolo abilitativo edilizio.
La norma, introdotta per garantire maggiormente gli acquirenti di immobili in costruzione si somma ad ulteriore modifiche introdotte nello stesso decreto sul tema delle fidejussioni in favore degli acquirenti. Tutti temi che gli interessati possono affrontare in modo più completo con il proprio notaio di fiducia.
L’importante, in questa sede, è sottolineare che le scritture private non autenticate sino ad oggi utilizzate per la sottoscrizione dei preliminari di tali tipologie di immobili non sono più consentite.