Regime forfetario: ulteriori chiarimenti (Risposta ad interpello n. 140/2019 e n. 202/2019)

Un contribuente che adotta il regime cosiddetto dei minimi (art. 27, commi 1 e 2 della legge 98/2011) che, lo ricordiamo prevede un tetto ai compensi di euro 30.000 e la fuoriuscita dallo stesso al superamento della soglia dei 45.000, può, ove non superi l’ulteriore tetto dei 65.000 euro, transitare direttamente al regime forfetario. In questo caso dovrà:

  • Riportare sulle fatture/parcelle emesse successivamente al superamento dei 45.000 euro il riferimento normativo del regime forfetario (art. 1, comma 54 e segg. Legge 190/2014);
  • Applicare sull’intero reddito conseguito nell’anno (e non solo su quello successivo al superamento dei 45.000) le regole di tassazione del regime forfetario.

L’interpretazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 140/2019, è sicuramente da accogliere con favore. In precedenza al superamento dei 45.000 euro il contribuente doveva adottare il regime ordinario sin dall’inizio dell’anno con numerose complicazioni e oneri conseguenti. E’ però bene sottolineare che il passaggio da “minimo” a “forfetario” come prospettato è possibile solo ove il tetto dei 65.000 euro non venga poi superato e sono presenti tutti i requisiti richiesti per adottare tale regime fiscale.

 

Con la risposta all’interpello n. 202 del 21/06/2019 l’Agenzia ricorda che gli emolumenti quali amministratore, sindaco o revisore di società sono riconducibili alla sfera del lavoro autonomo non solo ove rientrino nell’ambito delle attività previste dall’ordinamento professionale, ma anche qualora il professionista svolge l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. Ricorda infatti l’Agenzia che in tale ipotesi è ragionevole ritenere che l’incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale. In questo caso i compensi percepiti per l’attività di amministratore si sommano agli altri nel quantificare il tetto dei 65.000 euro, al cui superamento non è possibile applicare il regime forfetario.