Crisi di impresa: indicatori della crisi (art. 13 Legge 14 del 12/01/2019)

In una precedente circolare informativa del 06/05/2019 abbiamo rilevato che con l’approvazione della legge in oggetto è stato modificato l’art. 2086 del codice civile introducendo, in capo all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, con l’obiettivo di rilevare tempestivamente l’insorgere di una eventuale crisi di impresa e di attivarsi senza indugio per l’adozione delle iniziative idonee per superare tale stato di crisi.

In questo contesto la norma individua quali indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario rilevabili attraverso indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio alla data della valutazione è inferiore ai sei mesi, per i sei mesi successivi.

La norma prosegue osservando che sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Prosegue rilevando che costituiscono indici di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti dovrà, con cadenza triennale, elaborare degli indici che consentano di misurare quanto appena esposto.

L’applicazione degli indici per rilevare un eventuale stato di crisi decorrerà dal mese di agosto 2020 (è attualmente in discussione una possibile proroga di un anno per le imprese di minori dimensioni), ma è del tutto evidente che già oggi è necessario che tutte le imprese si preoccupino di verificare come sono posizionate dal punto di vista reddituale, patrimoniale e finanziario al fine di utilizzare i mesi che mancano prima dell’entrata in vigore di quanto descritto per introdurre tutti gli eventuali correttivi necessari ad evitare di dover rientrare nell’ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui ci occuperemo in una prossima circolare informativa.


Crisi di impresa: indicatori della crisi-le risposte dello Studio (art. 13 Legge 14 del 12/01/2019)

In relazione a quanto esposto sul tema (si veda circolare informativa di oggi) lo Studio ha implementato una propria procedura utilizzata per la predisposizione dei bilanci e delle situazioni infrannuali ed è ora in grado di fornire alle proprie imprese clienti ed a tutte le imprese interessate una stima dei flussi di cassa dei successivi 12 mesi. Questo consente:

all’imprenditore di dare una prima (a nostro avviso importante) risposta al dovere imposto dalla norma di istituire un adeguato assetto amministrativo e contabile al fine di prevenire l’insorgere di una crisi;

– di fornire una risposta sulla capacità dell’impresa di far fronte ai propri debiti per i successivi 6 mesi (l’orizzonte temporale di 12 mesi fornisce un ulteriore margine di valutazione);

di avere a disposizione uno strumento che, al di là degli obblighi di natura normativa introdotti, consente, a nostro avviso, una migliore gestione complessiva dell’impresa. Lo strumento consente, tra le altre cose, all’imprenditore, con il supporto del nostro Studio, di verificare le conseguenze di eventuali scelte strategiche e/o operative sui flussi di cassa.

In pratica riteniamo sia uno strumento a nostro avviso molto valido, in particolare per le imprese di piccole e piccolissime dimensioni che non hanno al proprio interno delle funzioni che monitorino questi aspetti periodicamente, che provvederemo ad implementare con gli indici predisposti dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti una volta approvati dal Ministero competente.

Lo Studio è disponibile a collaborazioni con colleghi e associazioni di categoria interessati/e ad utilizzare la procedura per i propri clienti.


Agevolate le aggregazioni aziendali (art. 11 D.L. 34/2019)

La norma in oggetto agevola le operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusioni o scissioni ed i conferimenti di impresa realizzati dal 01/05/2019 al 31/12/2022 mediante il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori attribuiti all’avviamento ed ai beni strumentali materiali ed immateriali sino al tetto di euro 5.000.000. L’agevolazione, che mira a favorire l’incremento delle dimensioni delle imprese, è sicuramente interessante: a titolo esemplificativo l’eventuale riconoscimento di maggiori valori ai fini fiscali per euro 100.000 determinerebbe, sulla base delle attuali aliquote IRAP e IRES, minori imposte per euro 27.900 nell’arco del periodo di ammortamento dei beni interessati. Le imprese coinvolte devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte di uno stesso gruppo.


Trasmissione dei corrispettivi per via telematica: chiarimenti sul tema ticket restaurant e biglietti di trasporto (Risposta ad istanza di interpello n. 394 Agenzia delle Entrate del 07/10/2019)

Nell’ambito dei corrispettivi trasmessi giornalmente all’Agenzia delle Entrate devono essere ricompresi (nell’ambito dei corrispettivi non riscossi) anche gli importi dei ticket restaurant, anche se gli stessi saranno oggetto di fatturazione separata, mentre per quel che riguarda i biglietti di trasporto non deve essere rilasciato il documento commerciale e quindi non devono essere ricompresi nel totale dei corrispettivi da inviare. Queste le risposte fornite dall’Agenzia ad un quesito posto da un bar/pasticceria. Ovviamente per quel che riguarda i ticket restaurant, l’IVA dovrà essere liquidata scorporando dai corrispettivi giornalieri l’importo dei ticket restaurant per i quali l’IVA verrà liquidata in sede di emissione della fattura alla società emittente. Il disallineamento tra i dati dei corrispettivi trasmessi e l’imposta liquidata periodicamente sarà tenuto presente dall’Agenzia in sede di verifica. E’ però bene a tal fine conservare la documentazione che supporta le differenze tra importi trasmessi e importi presi a riferimento per il calcolo dell’IVA dovuta.