In relazione al tema, affrontato nella precedente circolare del 13/01/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite dei 200.000 euro, che costituisce uno dei requisiti per essere assoggettati ai nuovi adempimenti, è riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti con un dato fornitore. A fronte di tale precisazione è pertanto necessario aggiornare la situazione ad ogni nuovo contratto di appalto/subappalto/affidamento sottoscritto; ove, ad esempio, a fronte di un nuovo contratto di appalto sottoscritto nel mese di giugno 2020 si dovesse superare la soglia di euro 200.000 con quel dato fornitore (e vigessero tutti gli altri requisiti) gli adempimenti previsti dalla norma scatterebbero per tutti i contratti ancora in essere a partire da tale momento e quindi nel caso in esame a partire dalle ritenute versate a luglio 2020.
Altro chiarimento riguarda il pagamento del modello F24 che deve essere effettuato distintamente per ciascun committente: a tal fine è necessario compilare il modello F24 indicando nel campo del coobbligato il codice fiscale del committente con il codice identificativo 09.