Moratoria fino al 30/09/2020 del rientro delle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (art. 56 D.L. 18 del 17/03/2020, FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/03/2020 e Circolare ABI del 24/03/2020)

Le imprese con sede in Italia che hanno fino a 250 lavoratori, un totale dello Stato patrimoniale inferiore a 50 milioni di euro ed un fatturato inferiore a 43 milioni di euro ed i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui i professionisti e le ditte individuali) possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario per quel che riguarda i prestiti nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari:

  1. irrevocabilità delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020 (o, se superiori, alla data del 17/03/2020) sino al 30/09/2020;
  2. Proroga al 30/09/2020 del rimborso dei prestiti con scadenza antecedente al 30/09/2020;
  3. Sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30/09/2020 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni è dilazionato. E’ facoltà delle imprese richiedere la sospensione della sola quota capitale delle rate in scadenza.

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Detrazione erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno degli enti impegnati nell’emergenza Covid-19 (art. 66 D.L. 18 del 17/03/2020)

Le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020 finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 sono:

detraibili dal reddito nella misura del 30%, con il limite di euro 30.000 se effettuate da persone fisiche e enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro legalmente riconosciute;

deducibili integralmente dal reddito, senza alcun limite nel caso di soggetti titolari di reddito di impresa (imprese individuali e società di persone a prescindere dal regime contabile adottato e società di capitali ed enti commerciali). La norma afferma che in tale ambito si applica l’art. 27 della legge 133/1999 (Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche) che individua i soggetti in favore dei quali le erogazioni liberali sono deducibili nelle:

a) Onlus,

b) organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro,

c) altre fondazioni, associazione, comitati ed enti che, costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari,

d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici.

La deduzione vale sia ai fini IRES che ai fini IRAP. Nel caso la donazione sia di beni in natura, la cessione gratuita degli stessi non si considera destinata a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Le erogazioni liberali in denaro per essere detraibili/deducibili devono come sempre essere effettuate con strumenti tracciabili. Non è ammessa la detrazione/deduzione per quelle effettuate in contanti. Nella causale del versamento è opportuno indicare “emergenza Covid-19” al fine di finalizzare l’erogazione alla finalità prevista dalla norma.

Nel caso l’erogazione liberale sia in natura valgono le norme introdotte con il Decreto del Ministero del Lavoro del 28/11/2019 (si veda informativa successiva).


Erogazioni liberali in natura in favore degli Enti del Terzo Settore (Decreto 28/11/2019 pubblicato sulla G.U. 30/01/2020)

In attuazione del D.Lgs 83, comma 2 del codice del terzo settore che prevede la detrazione dal reddito delle persone fisiche del 30% (elevata al 35% nel caso di organizzazioni di volontariato) o la deduzione dal reddito complessivo, nel limite del 10% dello stesso, delle liberalità in denaro o in natura da parte di persone fisiche, enti e società, il decreto in oggetto definisce:

  1. I soggetti destinatari negli enti del terzo settore non commerciali (in attesa dell’avvio del RUNTS la norma si applica attualmente alle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), compreso le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
  2. L’obbligo da parte degli enti destinatari di utilizzare i beni donati per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  3. Il valore della donazione:
  • Pari al valore normale per le erogazioni liberali in natura. Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro o non sia possibile desumere il valore sulla base di criteri oggettivi il donatore dovrà acquisire una perizia giurata non antecedente di 90 giorni rispetto al trasferimento, che attesti il valore dei beni donati;
  • Pari al valore residuo fiscale nel caso di erogazione liberale di un bene strumentale;
  • Pari al minore tra il valore normale e il valore determinato sulla base dell’art. 92 del TUIR (valutazione delle rimanenze).

 4. Le modalità di documentazione: l’erogazione liberale deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori.


Limiti alle retribuzioni dei dipendenti degli ETS già applicabili alle ODV e alle APS (Nota Ministero del Lavoro 2088 del 27/02/2020)

Secondo la nota del Ministero in oggetto si applicano già ai rapporti di lavoro sorti a partire dall’entrata in vigore della norma (03/08/2017) per quel che riguarda le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) le seguenti norme:

– l’art. 8, comma 3 lettera b) del D.Lgs 117/2017, che prevede il divieto di corrispondere a lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quanto previsto dai CCNL  per le medesime qualifiche

– l’art. 16, che prevede che i lavoratori del Terzo Settore hanno diritto a trattamenti economici  e normativi non inferiori a quelli previsti dai CCNL e che la differenza di retribuzione lorda tra lavoratori dipendenti non possa essere superiore al rapporto di 1 a 8, ove il parametro di riferimento deve essere costituito dal lavoratore con la retribuzione lorda più bassa.

Tali norme non si applicano quindi ai rapporti di lavoro sorti prima del 03/08/2017.

Per le Onlus queste norme troveranno applicazione nel momento in cui si iscriveranno al RUNTS (art. 16) e a partire dal periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS e all’autorizzazione della Commissione Europea sulle disposizioni fiscali (art. 8, comma 3 lett. b), in quanto per le stesse continua ad essere applicabile l’art. 10, comma 6, lett. e) del D.Lgs 460/1997 che vieta di corrispondere retribuzioni superiori del 20% rispetto a quanto previsto dal CCNL.


Indennità in favore dei lavoratori autonomi (art. 27-31 e 44 D.L. 18 del 17/03/2020)

Con gli articoli riportati del D.L. Cura Italia viene riconosciuta una indennità di euro 600,00 che non concorre a formare il reddito del percipiente ai seguenti soggetti:

  • Professionisti con partita IVA attiva al 23/02/2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza complementare;
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni commercianti e artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza complementare ad eccezione della gestione separata Inps;
  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 non titolari pensione e non titolari di un rapporto di lavoro alla data del 18/03/2020
  • Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • Ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 con un reddito non superiore a euro 50.000.

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