Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di sei mesi dal 31/01/2020 non si applica il regime di incompatibilità previsto in capo ai volontari dall’art. 17, comma 5 del D.Lgs 117/17. Come è noto, tale norma, prevede l’incompatibilità (ribadita dal Ministero del Lavoro nella nota di cui all’oggetto in capo sia ai volontari continuativi che a quelli occasionali) della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi altra forma di lavoro retribuito. Pertanto le Onlus, ODV e/o APS che dovessero trovarsi a far fronte a carenze di personale a causa del coronavirus potranno, per il periodo indicato, avvalersi del personale volontario per poter continuare a svolgere la propria attività, instaurando con gli stessi un rapporto di lavoro subordinato/autonomo. Essendo una deroga ad una norma di carattere generale si consiglia di farvi ricorso con estrema cautela, documentando il più possibile la situazione di “emergenza” che ha portato “all’assunzione” di soggetti sino ad ora inquadrati come volontari.