Con il decreto in oggetto vengono innanzitutto individuati dei soggetti che operano in determinati settori (tabella allegata) per i quali i versamenti:
- delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato operati in qualità di sostituto di imposta da effettuare tra il 02/03/2020 e il 30/04/2020;
- dei contributi INPS e INAIL da effettuare tra il 02/03/2020 e il 30/04/2020 (si veda di seguito la questione quota dei contributi a carico dei dipendenti);
- dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (saldo IVA anno 2019 e mese febbraio 2020)
sono sospesi e rinviati al 31/05/2020 con pagamento in unica soluzione o mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione si estende ai versamenti dovuti sino al 31/05/2020, con pagamento in unica soluzione entro il 30/06/2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Nella seguente tabella sono riepilogate le scadenze per questi soggetti:
versamenti previsti nel periodo 2/3 – 30/4/2020 | ||
entro 20/3 | entro 16/4 | entro 31/5 |
ritenute lavoro autonomo (rif mese
di febbraio) |
ritenute lavoro autonomo
(rif mese di marzo) |
ritenute lavoro dipendente
(rif mese di febbraio e marzo) |
tassa libri sociali | iva marzo 2020 | ritenute lavoro assimilato
(rif mese di febbraio e marzo) |
dazi doganali |
addizionali regionali (rif mese di febbraio e marzo) |
|
tributi locali diversi da addizionali | addizionali comunali (rif mese di febbraio e marzo) | |
contributi INPS ed INAIL
(rif mese di febbraio e marzo) |
||
saldo iva 2019 | ||
iva febbraio 2020 |
Per i soggetti che NON rientrano tra quelli indicati nell’elenco di cui all’articolo 61 (a cui si aggiungono le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator) è necessario fare riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta precedente alla data di entrata in vigore del decreto (normalmente l’anno 2019). Se i ricavi/compensi sono stati inferiori a euro 2 milioni vengono rinviati al 31/05/2020 i versamenti che scadono tra il 08/03/2020 e il 31/03/2020 per quel che riguarda:
- le ritenute di lavoro dipendente e assimilato e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti hanno operano in qualità di sostituto di imposta in relazione agli stipendi di febbraio 2020 ;
- il saldo IVA 2019;
- l’IVA dovuta per il mese di febbraio 2020 dai contribuenti mensili;
- i contributi Inps e Inail dovuti in relazione agli stipendi di febbraio 2020 (si veda di seguito la questione quota dei contributi a carico dei dipendenti),
mentre i termini di versamento riguardanti l’IVA di marzo, aprile e del primo trimestre 2020, le ritenute e i contributi sui dipendenti del mese di marzo e aprile 2020 sono al momento confermati alle normali scadenze.
Per i soggetti che non rientrano nell’elenco di cui all’articolo 61 e che hanno ricavi/compensi superiori a 2 milioni di euro il termine di versamento del 16/03/2020 è stato posticipato al 20/03/2020. Rimangono invariati tutti i successivi termini di versamento.
Per completezza si osserva che il decreto prevede una sospensione dei termini di versamento del saldo IVA 2019 e dell’IVA del mese di febbraio 2020 per tutti i contribuenti, indipendentemente dai ricavi/compensi che hanno sede legale o domicilio fiscale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Sempre per completezza preme rilevare che l’INPS con la nota n. 37/2020 nel dare istruzioni in merito alla sospensione dei versamenti dei contributi per i soggetti residenti nelle originarie “zone rosse” della Lombardia ha affermato che la quota di contributi a carico dei dipendenti, trattenuta agli stessi, non gode del beneficio del rinvio ma deve essere versata alle scadenze ordinarie. I soggetti che beneficiano del rinvio dei termini dei contributi Inps in base al D.L. 18/2020 devono pertanto valutare se versare alle scadenze ordinarie la quota di contributi a carico dei dipendenti e rinviare solo la parte a proprio carico o se rinviare il versamento complessivo rischiando eventuali contestazioni da parte dell’INPS.
Sulla base del testo normativo vengono confermate le ordinarie scadenze per tutti i soggetti, indipendentemente dal volume d’affari (compresi quelli elencati all’articolo 61), per quel che riguarda le imposte e i tributi diversi da quelli elencati, per cui entro il 20/03/2020 dovranno essere versate, a titolo esemplificativo, la tassa di vidimazione dei libri sociali, i dazi doganali, le ritenute sui redditi di lavoro autonomo. Per queste ultime rimangono in vigore gli ordinari termini di versamento. Viene invece introdotta la possibilità per i soggetti che nel periodo di imposta precedente hanno avuto ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro di chiedere che sui ricavi/compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31/03/2020 non vengano applicate le ritenute da parte del sostituto di imposta, a condizione che nel mese di febbraio 2020 non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Sulla base del testo normativo si tratta di una opzione (quindi una facoltà non un obbligo) che deve essere esercitata rilasciando al sostituto di imposta una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non devono essere assoggettati a ritenuta ai sensi dell’art. 62 comma 7 del D.L. 18 del 17/03/2020. Le ritenute non operate dal sostituto dovranno essere versate dal percettore entro il 31/05/2020. A nostro modo di vedere si tratta di una possibilità che introduce più complicazioni che benefici.
Art. 8 DL 9/2020 | imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia |
Art. 61 DL 18/2020 | a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori |
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche (inclusi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche), nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi | |
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati | |
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso | |
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub | |
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali | |
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti | |
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili | |
i) aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico | |
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici | |
m)soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali | |
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift | |
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli | |
p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica | |
q) ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi pubblici registri, che esercitano in via esclusiva/principale attività di “interesse generale” (art. 5 Dlgs 117/2017). |