In attuazione del D.Lgs 83, comma 2 del codice del terzo settore che prevede la detrazione dal reddito delle persone fisiche del 30% (elevata al 35% nel caso di organizzazioni di volontariato) o la deduzione dal reddito complessivo, nel limite del 10% dello stesso, delle liberalità in denaro o in natura da parte di persone fisiche, enti e società, il decreto in oggetto definisce:
- I soggetti destinatari negli enti del terzo settore non commerciali (in attesa dell’avvio del RUNTS la norma si applica attualmente alle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), compreso le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- L’obbligo da parte degli enti destinatari di utilizzare i beni donati per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Il valore della donazione:
- Pari al valore normale per le erogazioni liberali in natura. Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro o non sia possibile desumere il valore sulla base di criteri oggettivi il donatore dovrà acquisire una perizia giurata non antecedente di 90 giorni rispetto al trasferimento, che attesti il valore dei beni donati;
- Pari al valore residuo fiscale nel caso di erogazione liberale di un bene strumentale;
- Pari al minore tra il valore normale e il valore determinato sulla base dell’art. 92 del TUIR (valutazione delle rimanenze).
4. Le modalità di documentazione: l’erogazione liberale deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori.