I lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti alle Casse di previdenza possono, dal 01/04/2020 al 30/04/2020, presentare alle rispettive Casse di previdenza la domanda per ottenere una indennità per il mese di marzo 2020 di euro 600,00. Sulla base delle risorse a disposizione (200 milioni di euro) l’indennità verrà pertanto assegnata a 333.333 beneficiari in ordine cronologico di presentazione delle domande. L’indennità compete, alternativamente:
a) ai lavoratori che hanno percepito nel 2018 un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione in cedolare secca e sugli affitti brevi, non superiore ai 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
b) ai lavoratori che hanno percepito nel 2018 un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione in cedolare secca e sugli affitti brevi, compreso tra 35.000 euro e 50.000 e abbiano cessato (chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23/2/2020 e il 31/03/2020), ridotto o sospeso (comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019) la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per il caso b), nell’ipotesi di riduzione o sospensione dell’attività, è necessario, secondo la norma, determinare il reddito del periodo 01/01/2020-31/03/2020 e confrontarlo con l’analogo periodo del 2019. Il reddito è determinato secondo il principio della cassa come differenza tra ricavi/compensi percepiti e spese sostenute nell’esercizio dell’attività. E’ del tutto evidente quindi che, prima di presentare la domanda, è necessario aggiornare in tempi rapidi la contabilità del periodo considerato.
L’istanza dovrà essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e dovrà essere corredata da una autocertificazione del lavoratore interessato con la quale lo stesso dichiari, oltre alla casistica di pertinenza:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non percepire le indennità previste dagli articoli 19,20,21 e 22 (ammortizzatori sociali), 27,28,29,30, 38 (600,00 euro a varie categorie di lavoratori, si veda circolare del 30/03/2020) e 96 (indennità ai collaboratori sportivi) del D.L. 18/2020, ed il reddito di cittadinanza;
- di non aver prestato per il medesimo fine domanda ad altro Istituto previdenziale;
L’indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente.