Con il decreto in oggetto vengono ridefiniti i termini di versamento da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020 per quel che riguarda:
- le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato operati in qualità di sostituto di imposta sui cedolini paga dei mesi di marzo e aprile 2020;
- dei contributi INPS e INAIL relativi ai mesi di marzo e aprile 2020;
- dell’IVA del mese di marzo e aprile 2020 e del primo trimestre 2020.
Tali termini di versamento sono sospesi e rinviati al 30/06/2020 con pagamento in unica soluzione o mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.
Dalla lettura combinata del D.L. 23/20 e del D.L. 18/20 si desume che il rinvio dei termini da eseguire nel mese di aprile 2020 compete:
a) agli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale con il solo codice fiscale, alle federazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche e agli enti non commerciali con partita IVA limitatamente agli importi dovuti sulla parte istituzionale (risposta n. 2.2.4 della Circolare n. 9/E/20 Agenzia delle Entrate);
b) ai soggetti titolari di partita IVA che hanno iniziato l’attività dopo il 31/03/2019;
c) ai soggetti che operano in determinati settori previsti dal D.L. 9/20 e dal D.L. 18/20 (si veda la tabella allegata alla circolare n. 5 del 18/03/2020)
d) ai soggetti titolari di partita IVA con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso (di regola quindi nel 2019) che non rientrano nei casi sub b) e c) e che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;
e) ai soggetti titolari di partita IVA con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso (di regola quindi nel 2019) che non rientrano nei casi sub b) e c) e che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;
Per quel che riguarda invece i versamenti da eseguire nel mese di maggio 2020 il rinvio compete:
a) agli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale con il solo codice fiscale, alle federazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche e agli enti non commerciali con partita IVA limitatamente agli importi dovuti sulla parte istituzionale (risposta n.2.2.4 della Circolare n. 9/E/20 Agenzia delle Entrate);
b) ai soggetti titolari di partita IVA che hanno iniziato l’attività dopo il 31/03/2019;
c) ai soggetti titolari di partita IVA con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso (di regola quindi nel 2019) che non rientrano nel caso sub b) e che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
d) ai soggetti titolari di partita IVA con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso (di regola quindi nel 2019) che non rientrano nel caso sub b) e che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
Per completezza si osserva che il decreto prevede una sospensione dei termini di versamento dell’IVA dei mesi di marzo e aprile per tutti i contribuenti, indipendentemente dai ricavi/compensi che hanno sede legale o domicilio fiscale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza che abbiano subito la riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi come indicato in precedenza.
Sempre per completezza preme rilevare che l’INPS con il messaggio n. 1373 del 25/03/2020 ha modificato quanto in precedenza espresso con la nota n. 37/2020 per cui il rinvio dei versamenti riguarda anche la quota di contributi a carico dei dipendenti.
Sulla base del testo normativo vengono confermate le ordinarie scadenze per tutti i soggetti, indipendentemente dal volume d’affari, per quel che riguarda le imposte e i tributi diversi da quelli elencati, per cui entro il 16/04/2020 e il 16/05/2020 dovranno essere versate, a titolo esemplificativo, i dazi doganali e le ritenute sui redditi di lavoro autonomo. Per queste ultime rimangono in vigore gli ordinari termini di versamento.
Viene inoltre modificata la norma introdotta dal D.L. Cura Italia circa la possibilità per i soggetti che nel periodo di imposta precedente hanno avuto ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro di chiedere che sui ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/03/2020 e il 31/05/2020 (in precedenza sino al 31/03/2020) non vengano applicate le ritenute da parte del sostituto di imposta, a condizione che nel mese di febbraio 2020 non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Sulla base del nuovo testo normativo si tratta di una opzione (quindi una facoltà non un obbligo) che deve essere esercitata rilasciando al sostituto di imposta una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non devono essere assoggettati a ritenuta ai sensi dell’art. 19 del D.L. 23 del 06/04/2020 (in luogo del precedente art. 62, comma 7 D.L. 18 del 17/03/2020). Le ritenute non operate dal sostituto dovranno essere versate dal percettore entro il 31/07/2020 (in precedenza il 31/05/2020). Confermiamo che a nostro modo di vedere si tratta di una possibilità che introduce più complicazioni che benefici.