Nuovo credito di imposta su investimenti in beni strumentali (art. 1, commi da 1051 a 1063 della legge 178/2020)

In favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato viene riconosciuto un credito di imposta a fronte degli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 16/11/2020 e il 31/12/2022 (ovvero il 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 venga accettato dal fornitore il relativo ordine e sia stato pagato almeno il 20% dell’importo a titolo di acconto) in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione devono essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta, il cui meccanismo ricalca quello introdotto dalla legge 160/2019 per il 2020 (si veda circolare informativa dell’08/01/2020) è determinato in misura diversa a seconda del momento di effettuazione dell’investimento. In particolare sono maggiormente agevolati gli investimenti effettuati nel 2021 rispetto a quelli effettuati nel 2022.

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Divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie in favore di privati prorogato a tutto il 2021 (art. 10-bis, comma 1 D.L. 119/2018 come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1105 della legge 178/2020)

Con la norma in oggetto è stato esteso il divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di privati a tutto l’anno 2021 da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. Il divieto riguarda anche i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti).

Tali prestazioni verso i privati andranno documentate da fatture in formato cartaceo o .pdf. Sottolineiamo che nel caso di fatture emesse non a privati o non riguardanti prestazioni sanitarie vige l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico.


Affitti brevi: novità rilevante per coloro che danno in locazione più di quattro appartamenti (art. 1, commi 595 Legge 178/2020)

Dal 01/01/2021 la possibilità di tassare con la cedolare secca le locazioni brevi di immobili da parte di persone fisiche è ammessa solo fino ad un massimo di 3 appartamenti per ciascun periodo di imposta. La destinazione a locazione breve di quattro o più appartamenti si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile e pertanto comporta l’obbligo dell’apertura della partita IVA, l’assoggettamento ai regimi di tassazione previsti per le imprese e l’impossibilità di applicare il regime della cedolare secca. Quanto sopra si applica anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite portali telematici (tipo AIRBNB). La norma genera tutta una serie di quesiti che ci auguriamo verranno affrontati e risolti dagli Enti Competenti quanto prima. Lo Studio resta a disposizione per affrontare la tematica con gli interessati.


Rendiconto 5 per mille per le somme ricevute nell’anno 2019 (nota del Ministero del lavoro n. 4344 del 19/05/2020)

Molti enti destinatari del 5 per mille hanno ricevuto gli importi relativi all’anno finanziario 2017 il 07/08/2019. Per effetto della nota del Ministero n. 4344 del 19/05/2020 l’ordinario termine di 12 mesi per la predisposizione del rendiconto sull’utilizzo delle somme ricevute è stato posticipato, per tale anno finanziario, nel maggior termine di 18 mesi. Ricordiamo pertanto che entro il 07/02/2021 tali enti devono predisporre il rendiconto che entro il successivo 09/03/2021 deve essere pubblicato sul sito dell’Ente (ed entro i 7 giorni successivi la pubblicazione va comunicata al Ministero competente). Ricordiamo inoltre che, ove l’importo ricevuto sia superiore ad euro 20.000 il rendiconto va inviato al Ministero competente sempre entro il 09/03/2021.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per assolvere a tali adempimenti.


Istituita, in via sperimentale, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (art. 1, commi da 386 a 400 Legge 178/2020)

Con la norma in oggetto viene introdotta una forma di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che presentano i seguenti requisiti:

  • Non essere titolari di pensione diretta e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Non essere beneficiari del reddito di cittadinanza;
  • Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore del 50% rispetto alla media dei tre anni precedenti;
  • Aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a euro 8.145, rivalutati ISTAT;
  • Essere in regola con i versamenti previdenziali;
  • Essere titolari di partita IVA da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L’indennità, ove spettante, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, con un minimo di 250 euro e un massimo di 800 euro per sei mensilità.

L’indennità può essere richiesta una sola volta nell’arco del triennio e non concorre alla formazione del reddito del soggetto che la percepisce.

L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, per i quali verranno adottati appositi decreti.

Per far fronte agli oneri derivanti da tale misura viene aumentata l’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di 0,26 punti percentuali per l’anno 2021 e di 0,51 punti percentuali per gli anni 2022 e 2023.