Con la norma in oggetto è stato approvato un nuovo contributo a fondo perduto rivolto ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Sono in ogni caso esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, gli intermediari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Possono beneficiare dell’agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario, i soggetti che abbiano ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (l’anno 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Il contributo spetta anche agli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. In analogia a quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 21/07/2020 sul contributo a fondo perduto di cui al DL 34/2020 si ritiene tuttavia che anche in questo caso le Onlus siano escluse dal contributo per l’assenza di ricavi rilevanti ai fini delle imposte sul reddito. Sul punto siamo in attesa di conferme da parte dell’Agenzia.