Con la norma in oggetto è stato approvato un nuovo contributo a fondo perduto rivolto ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Sono in ogni caso esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto, gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, gli intermediari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Possono beneficiare dell’agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario, i soggetti che abbiano ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (l’anno 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Il contributo spetta anche agli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. In analogia a quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 21/07/2020 sul contributo a fondo perduto di cui al DL 34/2020 si ritiene tuttavia che anche in questo caso le Onlus siano escluse dal contributo per l’assenza di ricavi rilevanti ai fini delle imposte sul reddito. Sul punto siamo in attesa di conferme da parte dell’Agenzia.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2019).
L’ammontare del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. In ogni caso l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.
E’ comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1/1/2020) un contributo minimo pari a euro 1.000 per le persone fisiche ed a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite i servizi Entratel/Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 30/03/2021 e il 28/05/2021.
Lo Studio è disponibile ad assistere gli interessati per verificare la sussistenza dei requisiti per ottenere il contributo.