In favore di tutti i soggetti che avevano la partita IVA attiva alla data del 26/05/2021 che hanno percepito il contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) è stato approvato con il decreto Sostegni-bis un ulteriore contributo a fondo perduto di ammontare pari a quanto percepito/da percepire in base a tale norma (commi da 1 a 4 dell’articolo 1 del D.L. 73/2021). Tale contributo verrà erogato con le stesse modalità scelte per ricevere il contributo di cui al DL 41/2021 (bonifico bancario o compensazione in F24).
E’ poi stato istituito (commi da 5 a 15) un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA alla data del 26/05/2021, residenti in Italia con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro che abbiano conseguito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi superiore al 30% nel periodo 01/04/20-31/03/2021 rispetto al periodo 01/04/2019-31/03/2020. Per aver diritto a questo contributo sarà necessario presentare una specifica domanda entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Per i soggetti che hanno già presentato domanda di contributo ai sensi del D.L. 41/2021 (DL Sostegni) questo contributo è alternativo a quello previsto dai precedenti commi da 1 a 4 e verrà erogato solo nel caso determini importi superiori.
Il contributo di cui ai commi da 5 a 15 è determinato sulla base della differenza sull’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi con percentuali differenziate a seconda dell’ammontare dei ricavi/compensi e del fatto che il soggetto interessato abbia o meno presentato domanda per il contributo di cui al DL 41/2021. Nello specifico il D.L. 73/2021 prevede percentuali più elevate in favore di chi non ha ottenuto il contributo del D.L. 41/2021.
Ai commi da 16 a 29 viene inoltre introdotto un’ulteriore contributo a fondo perduto in favore degli stessi soggetti di cui ai contributi descritti in precedenza che abbiano conseguito un risultato economico nel periodo di imposta in corso al 31/12/2020 inferiore a quello conseguito nel periodo di imposta in corso al 31/12/2019.
Di quest’ultimo contributo, che necessita dell’autorizzazione della Commissione Europea e di un decreto attuativo, ci occuperemo quando il quadro sarà stato definito.
Lo Studio verificherà per tutti i clienti la spettanza dei contributi descritti ed è a disposizione degli interessati per fornire assistenza sul tema.