Con la norma in oggetto vengono introdotte importanti agevolazioni in tema di tassazione dei capital gain.
In primo luogo viene previsto che le plusvalenze realizzate da persone fisiche dalla cessione di partecipazioni nel capitale di start up innovative (di cui agli art. 29 e 29-bis del D.L. 179/2012) e di PMI innovative (di cui all’art. 4 del D.L. 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale sociale dal 01/06/2021 al 31/12/2025 e possedute per più di tre anni non sono soggette a tassazione.
Viene inoltre stabilito che non sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazione al capitale di s.n.c., s.a.s., s.r.l. e s.p.a., qualora e nella misura in cui siano reinvestite, entro un anno dal conseguimento, in start-up e PMI innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale di queste ultime entro il 31/12/2025.
Rileviamo tuttavia che l’efficacia delle misure di cui sopra è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. Può però essere già utile considerare quanto previsto per organizzare proficuamente le operazioni interessate.
Lo Studio è a disposizione per assistere i soggetti interessati.