Dal 29/11/2021 e sino al 11/12/2021 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla legge 383/2000, le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991 e le Onlus iscritte alla relativa anagrafe che nel corso del 2020 abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica covid-19 con un codice ATECO che rientra tra quelli individuati (vedi allegato al decreto), possono presentare istanza per ottenere un contributo, dell’importo massimo di euro 5.000. L’importo effettivo verrà determinato dividendo le risorse disponibili (210 milioni di euro) per il numero delle domande presentate.
Il requisito dell’iscrizione ai registri da parte dei soggetti beneficiari deve sussistere alla data di presentazione dell’istanza e deve essere stata conseguita prima del 25/12/2020.
Il contributo non è cumulabile con i contributi eventualmente percepiti ai sensi degli articoli 1 (contributo a fondo perduto) e 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche) del DL 137/2020. Pertanto gli enti che avessero percepito risorse per effetto di tali norme non possono presentare la presente istanza.
Lo Studio è a disposizione degli interessati per assisterli nella presentazione dell’istanza.