A decorrere dal 01/01/2022 la soglia di utilizzo del denaro contante viene ridotta da 1.999,99 euro a 999,99 euro. Vi ricordiamo che l’utilizzo di somme di denaro con controparti non bancarie per importi superiori alle soglie determina una violazione della normativa antiriciclaggio e comporta l’obbligo da parte dei soggetti che ne vengono a conoscenza di segnalare l’operazione alle Autorità competenti per l’irrogazione delle relative sanzioni. Vi preghiamo pertanto di prestare la massima attenzione al rispetto della nuova soglia.
Mese: Dicembre 2021
Nuovi adempimenti in caso di utilizzo di lavoratori autonomi occasionali (D.L. 146/2021)
Con il decreto in oggetto, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, viene previsto l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato territoriale competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. La norma fa rinvio all’art. 15, comma 3 della legge 81/2015 che prevede appunto che prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro comunichi la durata della stessa alla direzione territoriale del lavoro competente. L’omessa o ritardata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo. La norma, particolarmente stringente, richiede quindi estrema attenzione da parte di tutti coloro che assegnano incarichi ai cosiddetti “collaboratori occasionali”. Siamo in attesa che vengano definite le modalità pratiche per assolvere a tale nuovo adempimento.
Novità in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 (circolare n. 4 del 09/12/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro)
Con la circolare in esame l’Ispettorato Nazionale del Lavoro analizza i casi nei quasi gli organi ispettivi potranno procedere a redigere un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Si tratta di 12 casi rispetto ai quali riteniamo utile venga posta attenzione da parte di tutti i soggetti che hanno personale dipendente al fine di riscontrare di aver posto in essere quanto richiesto (ove applicabile) al fine di evitare l’applicazione di tale provvedimento.
Modalità per emettere fatture elettroniche non imponibili per effetto di lettere di intento ricevute dagli esportatori abituali (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 293390/2021 del 28/10/2021)
Dal 01/01/2022 i soggetti che emettono fatture elettroniche non imponibili IVA ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. c) DPR 633/72 per effetto di lettere di intento ricevute dai propri clienti devono riportare nel campo 2.2.1.14 “Natura” il codice specifico N3.5, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale. In particolare, nel campo 2.2.1.16.1 “Tipo dato” deve essere riportata la dicitura “INTENTO” e nel campo 2.2.1.16.2 “Riferimento testo” il protocollo di ricezione completo (es. 08060120341234567-00001) e nel campo 2.2.1.16.4 “Riferimento data” la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Per i clienti che utilizzano FATTURA SMART per l’emissione delle fatture elettroniche i campi sopra riportati si trovano in corrispondenza a ciascuna riga del documento, cliccando sui tre puntini posti sulla destra dello schermo e poi su “Altri dati”.