Proroga dei bonus edilizi (art. 1, commi da 28 a 43 legge 234/2021)

Per effetto delle norme riportate sono state prorogate le scadenze di tutti i bonus edilizi, come segue:

– Interventi di recupero del patrimonio edilizio: prorogata sino al 31/12/2024 la detrazione Irpef in misura pari al 50% della spesa, con il limite di euro 96.000 per unità immobiliare. Dal 01/01/2025 l’agevolazione si continuerà ad applicare ma nella misura “ordinaria” del 36%;

– Interventi antisismici sulle costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, ubicate nelle zone sismiche 1,2 e 3: prorogata al 31/12/2024. Dal 01/01/2025 interventi non più agevolati;

– Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, iniziati nell’anno di acquisto dei beni o in quello precedente e in ogni caso prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici: proroga al 31/12/2024 con limite di spesa ridotto a 10.000 euro per l’anno 2022 e ad euro 5.000 per gli anni 2023 e 2024. Dal 01/01/2025 acquisti non più agevolati;

– Interventi di recupero o restauro delle facciate esterna degli edifici esistenti: proroga al 31/12/2022 con detrazione ridotta al 60%, senza limiti di spesa. Dal 01/01/2023 interventi non più agevolabili;

– Interventi di risparmio energetico: proroga al 31/12/2024 con limiti di spesa e percentuali di detrazione differenziate a seconda degli interventi. Dal 01/01/2025 interventi non più agevolati;

– Cosiddetto “superbonus 110%” su singole unità immobiliari possedute da persone fisiche: proroga al 31/12/2022 a condizione che entro il 30/06/2022 sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo;

– Cosiddetto “superbonus 110%” per i condomini e per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da persone fisiche: proroga al 31/12/2025 con percentuale dell’agevolazione ridotta al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Dal 01/01/2026 interventi non più agevolati.

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Finanziamento ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Onlus impegnate nell’emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto (art. 246 D.L. 34/2020)

L’Agenzia per la Coesione Sociale ha pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti in favore delle Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Onlus iscritte ai relativi registri che nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 hanno svolto almeno una delle attività di interesse generale previste dalle lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) dell’art. 5 del D.Lgs 117/2017.

Gli enti richiedenti devono essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle imposte dirette e indirette.

E’ possibile presentare una sola domanda entro le ore 23.59 del 04/02/2022. Il contributo massimo ottenibile è pari a euro 10.000, in funzione del punteggio ottenuto sulla base di una griglia di valori.

Gli enti interessati possono richiedere allo Studio copia dell’avviso nel quale sono riportate tutte le informazioni utili per presentare la domanda.


Composizione negoziata della crisi di impresa: obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici (art. 30-sexies D.L. 152/2021)

In base a tale norma a partire dal 2022 l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnaleranno all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, tramite posta certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante all’anagrafe tributaria il mancato pagamento degli importi dovuti. La segnalazione conterrà l’invito (non l’obbligo) a richiedere la composizione negoziata della crisi (di cui ci occuperemo più diffusamente in una prossima circolare informativa) se ne ricorrono i presupposti. Ciò che in questo momento ci preme evidenziare è che:

L’INPS, per quel che riguarda i debiti accertati dal 01/01/2022, invierà la comunicazione di cui sopra nel caso di un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali per un ammontare superiore:

  • al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
  • all’importo di euro 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.

La comunicazione verrà inviata entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per quel che riguarda i carichi affidati a partire dal 01/07/2022, invierà la comunicazione in presenza di debiti scaduti da oltre 90 giorni per importi superiori a euro 100.000 per le imprese individuali, euro 200.000 per le società di persone ed euro 500.000 per le altre società.

La comunicazione verrà inviata entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati.

L’Agenzia delle Entrate, a partire dalle comunicazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2022, invierà la comunicazione in presenza di un debito IVA scaduto e non versato risultante dalle comunicazioni periodiche di importo superiore a euro 5.000.

La comunicazione verrà inviata entro 60 giorni dal termine di presentazione di ciascuna comunicazione periodica IVA.

Soprattutto per quel che riguarda l’INPS e l’Agenzia delle Entrate gli importi indicati quale soglia che fa scattare la comunicazione sono estremamente contenuti e le tempistiche estremamente ravvicinate. Diviene pertanto necessario monitorare con attenzione rispetto al passato l’effettivo pagamento degli importi dovuti agli enti fiscali e previdenziali nei termini indicati. Se infatti è vero che il ricevimento della comunicazione non impone di attivare la procedura negoziata della crisi (con tutte le sue conseguenze) è anche vero che pone in capo all’imprenditore la responsabilità dell’omesso avvio della stessa. In presenza poi di società dotate di organo di controllo, anche quest’ultimo viene caricato della responsabilità di attivarsi per verificare se ricorrano o meno i presupposti per la richiesta della composizione negoziata della crisi.

Alla luce di quanto sopra la possibilità di “rinviare” il pagamento dell’IVA facendo affidamento sul ravvedimento operoso e dei contributi previdenziali dovrà da ora in avanti essere attentamente valutata anche alla luce delle conseguenze sulle comunicazioni da parte degli enti pubblici in forza della nuova disposizione di legge.

 


Modifiche al credito di imposta su investimenti in beni strumentali (art. 1, comma 44 della Legge n. 234/2021 in modifica dell’art. 1 commi da 1051 a 1063 della legge 178/2020)

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2022 il credito di imposta su investimenti in beni strumentali (si veda precedente circolare dello Studio dell’08/01/2021) viene così modificato:

Per gli investimenti fatti nel periodo compreso tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2022 (ovvero il 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20%) rimangono confermate le percentuali precedenti, pari al:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2.5 milioni, del 20% per la quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% per la quota eccedente (fino al limite massimo di euro 20.000.000) per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato A della legge 232/2016);
  • 20% del costo nel limite massimo di costi agevolabili di euro 1.000.000 per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato B della legge 232/2016);
  • 6% del costo in tutti gli altri casi nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni per i beni strumentali materiali e di euro 1 milione per quelli immateriali

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Dal 2022 esclusione dall’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti/professioni (art. 1 comma 8 legge 234/2021)

A decorrere dal 2022 l’imposta IRAP non si applica più a tutte le persone fisiche che svolgono attività commerciali o professionali in forma individuale, ampliando così l’esclusione sino ad ora prevista solo per i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario (legge 190/2014) o di quello di vantaggio (DL98/2011) e per coloro che risultavano privi di autonoma organizzazione. Per effetto di tale esclusione nel 2022 dovranno ancora essere assolti gli adempimenti relativi all’anno 2021 (trasmissione della dichiarazione IRAP e versamento dell’eventuale saldo), ma non verranno più versati gli acconti di imposta 2022.

Per tutti gli altri soggetti (società ed enti, amministrazioni pubbliche, studi associati) l’IRAP continua ad applicarsi come in precedenza.