Per effetto delle norme riportate sono state prorogate le scadenze di tutti i bonus edilizi, come segue:
– Interventi di recupero del patrimonio edilizio: prorogata sino al 31/12/2024 la detrazione Irpef in misura pari al 50% della spesa, con il limite di euro 96.000 per unità immobiliare. Dal 01/01/2025 l’agevolazione si continuerà ad applicare ma nella misura “ordinaria” del 36%;
– Interventi antisismici sulle costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, ubicate nelle zone sismiche 1,2 e 3: prorogata al 31/12/2024. Dal 01/01/2025 interventi non più agevolati;
– Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, iniziati nell’anno di acquisto dei beni o in quello precedente e in ogni caso prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici: proroga al 31/12/2024 con limite di spesa ridotto a 10.000 euro per l’anno 2022 e ad euro 5.000 per gli anni 2023 e 2024. Dal 01/01/2025 acquisti non più agevolati;
– Interventi di recupero o restauro delle facciate esterna degli edifici esistenti: proroga al 31/12/2022 con detrazione ridotta al 60%, senza limiti di spesa. Dal 01/01/2023 interventi non più agevolabili;
– Interventi di risparmio energetico: proroga al 31/12/2024 con limiti di spesa e percentuali di detrazione differenziate a seconda degli interventi. Dal 01/01/2025 interventi non più agevolati;
– Cosiddetto “superbonus 110%” su singole unità immobiliari possedute da persone fisiche: proroga al 31/12/2022 a condizione che entro il 30/06/2022 sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo;
– Cosiddetto “superbonus 110%” per i condomini e per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da persone fisiche: proroga al 31/12/2025 con percentuale dell’agevolazione ridotta al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Dal 01/01/2026 interventi non più agevolati.
E’ stata inoltre introdotta un’ulteriore detrazione per la realizzazione nell’anno 2022 di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti nella misura del 75% delle spese sostenute, con limiti differenziati a seconda delle tipologie di unità immobiliari interessate.
L’utilizzo dei crediti di imposta scaturenti dal complesso di questi interventi può essere effettuato secondo tre modalità differenti:
- Direttamente nella dichiarazione dei redditi del soggetto che ha sostenuto la spesa;
- Mediante la cessione del credito ad un terzo soggetto;
- Mediante lo “sconto sul corrispettivo” applicato dal fornitore direttamente in fattura
La possibilità di utilizzare le modalità 2) e 3) (non previste per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici) è stata prorogata in relazione alle spese sostenute sino al 31/12/2024 (31/12/2025 per il superbonus).
Al fine di contrastare possibili abusi è stato introdotto l’obbligo in capo al contribuente che intende procedere alla cessione del credito o allo sconto sul corrispettivo di acquisire un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato in merito alla congruità delle spese sostenute e di ottenere da un professionista abilitato il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta.
L’asseverazione e il visto di conformità non devono essere richiesti per opere classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a euro 10.000 eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio (con la sola esclusione del bonus facciate e del superbonus 110% per il quale tale limite non vale).
Le spese sostenute dal contribuente per il rilascio del visto di conformità e per l’asseverazione sono detraibili nella stessa misura degli interventi a cui si riferiscono.
Lo Studio ha individuato dei colleghi abilitati che sono disponibili ad assumere incarichi per il rilascio del visto di conformità nei casi in cui vige l’obbligo. I contribuenti interessati possono contattare lo Studio che provvederà a metterli in contatto con i professionisti individuati.
Facciamo infine presente che per le spese sostenute nell’anno 2021 l’eventuale cessione del credito deve avvenire entro e non oltre il 16/03/2022 e considerati i tempi tecnici dell’operazione la documentazione deve pervenire entro e non oltre il 18/02/2022.