Dal 01/07/2022 obbligo di trasmissione in formato elettronico delle fatture per operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute con/da operatori esteri (art. 5 comma 14-ter D.L. 146/2021 in modifica dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs 127/2015)

Dal 1° luglio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (ossia effettuate con operatori non residenti) tramite il sistema di Interscambio (SDI) in formato XML, così come avviene attualmente per l’invio delle fatture elettroniche.

Attualmente i soggetti passivi IVA residenti in Italia, sono tenuti a trasmettere telematicamente, con cadenza trimestrale, l’Esterometro all’Agenzia delle Entrate, comunicando i dati relativi alle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti in Italia e quindi non transitate sul Sistema di Interscambio attraverso le fatture elettroniche. Questa modalità rimarrà valida fino al 30/06/2022.

Dal 01/07/2022 viene invece, come detto, eliminato l’Esterometro trimestrale ed introdotto l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

Cosa comporta tale modifica?

 Operazione attive con l’estero

Nel caso di operazioni attive la fattura emessa al cliente estero dovrà essere predisposta avendo cura di compilare correttamente l’anagrafica del cliente estero, indicando tra gli altri lo stato estero ed impostando come codice destinatario quello specificamente previsto dall’Agenzia delle Entrate (7 volte X – XXXXXXX). Si segnala che dovrà essere valorizzato il solo campo della partita Iva, in quanto la presenza del codice fiscale comporterebbe la ricerca dello stesso in Anagrafe tributaria da parte del sistema e, non essendo presente, determinerebbe lo scarto della fattura elettronica, mentre il CAP della località dovrà essere valorizzato con 5 zeri (00000).

I codici “tipo documento” dovranno corrispondere all’operazione effettuata: ad esempio TD01 per la fattura ordinaria, TD24 per la fattura differita e TD26 per la fattura di cessione di beni ammortizzabili.

La trasmissione della fattura elettronica così predisposta dovrà essere effettuata entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione.

Per i clienti che utilizzano il software FATTURA SMART per l’emissione delle fatture la novità comporta l’obbligo di utilizzare tale programma anche per l’emissione delle fatture nei confronti dei clienti esteri (con le accortezze sopra evidenziate). Per i clienti che utilizzano altri programmi dovrebbe valere la stessa considerazione.

 Operazione passive con l’estero

Per quanto riguarda le operazioni passive diverrà obbligatoria l’emissione del documento di integrazione elettronico per l’acquisto di beni o servi Intra-UE o l’emissione di autofatture elettroniche per la corretta contabilizzazione degli acquisti di servizi Extra-UE attraverso l’emissione di documenti elettronici dotati delle stesse caratteristiche note per le fatture elettroniche; nulla invece dovrà essere fatto in riferimento agli acquisti di beni da soggetti Extra-UE accompagnati da bolla doganale.

L’integrazione/autofattura potrà essere emessa solo a fronte di documenti regolari, riportanti tutti i dati anagrafici del committente (professionista, ditta o società) ed indicazione della mancata applicazione dell’iva propria del paese di origine in mancanza del presupposto di applicazione.

Per quanto riguarda i fornitori Extra-UE il controllo si limita a queste attività; quando invece l’acquisto avviene da un soggetto residente in UE sarà necessario verificare che lo stesso risulti iscritto al sistema europeo di scambio dei dati IVA, VIES : se dal controllo dovesse emergere la carenza di tale iscrizione il documento non potrà essere registrato e sarà necessario richiedere al proprio fornitore di provvedere con l’iscrizione e riemettere un documento corretto.

Per le fatture passive, ricevute in modalità cartacea dai fornitori esteri, sarà necessario generare un documento elettronico di tipo autofattura:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero: dovrà essere utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA inerenti gli acquisti di servizi da prestatori intra-UE oppure da prestatori extra-UE ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: dovrà essere utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni IVA, nei casi di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all’art.38, D.L. n. 331/93.
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72: Potrà essere utilizzato nei casi di acquisto di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA da soggetti non residenti (UE ed extra-UE), diversi quindi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni, come ad esempio l’acquisto di merce già nel territorio Italiano da soggetti non residenti la cui imposta è assolta dal cessionario/committente.

La trasmissione di queste autofatture deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa

 Sanzioni

In caso di mancata o errata trasmissione dei dati, la sanzione amministrativa prevista è pari a 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

 

Per i clienti che utilizzano il software di contabilità Wolters Kluver per la gestione delle operazioni passive con l’estero è stata implementata la “Gestione Autofatture” richiamabile in più punti della Suite Sistema Professionista:

  • Suite\Contabilità
  • Suite/Antielusione
  • dalla contabilità cliccando su “Gestione autofatture” presente nel ribbon

A tal fine alleghiamo le istruzioni fornite da Wolters Kluver per la gestione di tale modulo. Per i clienti per i quali gestiamo direttamente la contabilità provvederà lo Studio a gestire la nuova procedura a fronte della quale, anche alla luce della complessità della stessa, ci troveremo costretti ad addebitare un costo per ogni fattura gestita che definiremo prossimamente anche alla luce dei costi che dovremo sostenere per l’acquisto dei moduli di aggiornamento del nostro software.

Alla luce delle tempistiche molto ristrette tutti i clienti di cui gestiamo la contabilità che ricevano una fattura estera, indipendentemente dal fatto che siano mensili o trimestrali, dal 01/07/2022 sono invitati a inviarcela non appena ricevuta (e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza dell’invio) al fine di consentirci una corretta gestione degli adempimenti. Lo Studio già sin d’ora declina ogni responsabilità rispetto a fatture inviate oltre i termini indicati.

Per i clienti che gestiscono la propria contabilità con software diversi da Wolters Kluver invitiamo a contattare quanto prima i propri referenti per il software per verificare la disponibilità del modulo per la gestione delle autofatture e le modalità di utilizzo.

Ci sia infine consentita un’ultima considerazione sulla opportunità di effettuare acquisti Intra-UE/Extra-UE, sempre più frequenti per il tramite di internet: su tale questione riteniamo vadano attentamente considerate, oltre alle considerazioni sempre fatte sulla attenzione da prestare a questo tipo di operazioni, ora anche considerazioni sull’effettiva economicità di tali operazioni alla luce delle implicazioni contabili appena descritte. Per risparmiare qualche euro vale la pena dover assolvere agli adempimenti descritti?