L’art. 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e Inail) segnalino all’imprenditore l’esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie:
– per l’Agenzia delle entrate, I’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5.000, e comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente. La segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore a euro 20.000;
– per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all’importo di euro 100.000 per le imprese individuali, euro 200.000 per le società di persone ed euro 500.000 per le società di capitali;
– per I’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,
2) all’importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
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