A parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale sono stati introdotti, in più riprese, crediti di imposta in favore delle imprese. Escludendo dalla presente analisi le imprese cosiddette energivore e gasivore (cioè grandi consumatrici di energia elettrica e gas) l’agevolazione riguarda al momento il secondo, terzo trimestre 2022 ed i mesi di ottobre e novembre 2022.
Valgono a questo proposito le seguenti tabelle riassuntive:
Energia elettrica | Acquistata e utilizzata nel 2° trimestre 2022 al netto di eventuali sussidi | Acquistata e utilizzata nel 3° trimestre 2022 al netto di eventuali sussidi | Acquistata e utilizzata nei mesi di Ottobre-novembre 2022 al netto di eventuali sussidi |
Percentuale credito di imposta | 15% | 15% | 30% |
Potenza del contatore | 16,5 kw | 16,5 kw | 4,5 kw |
Condizione | Incremento del costo della componente energia nel primo trimestre 2022 superiore di oltre il 30% al primo trimestre 2019 | Incremento del costo della componente energia nel secondo trimestre 2022 superiore di oltre il 30% al secondo trimestre 2019 | Incremento del costo della componente energia nel terzo trimestre 2022 superiore di oltre il 30% al terzo trimestre 2019 |
Termine entro cui compensare il credito di imposta | 31/12/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
Gas | Acquistato e utilizzato nel 2° trimestre 2022 | Acquistato e utilizzato nel 3° trimestre 2022 | Acquistato e utilizzato nei mesi di Ottobre-novembre 2022 |
Percentuale credito di imposta | 25% | 25% | 40% |
Vincoli su dimensione impianto | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
Condizione | Incremento del costo della componente energia nel primo trimestre 2022 superiore di oltre il 30% al primo trimestre 2019 | Incremento del costo della componente energia nel secondo trimestre 2022 superiore di oltre il 30% al secondo trimestre 2019 | Incremento del costo della componente energia nel terzo trimestre 2022 superiore di oltre il30% al terzo trimestre 2019 |
Termine entro cui compensare il credito di imposta | 31/12/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
Le modalità per il calcolo del credito di imposta per i soggetti che dispongono dei requisiti oggettivi sono le seguenti:
- Le imprese che hanno mantenuto lo stesso fornitore di energia elettrica o gas nel 2019 e nel 2022 con cui hanno gestito tutti i punti di prelievo (consumo) possono richiedere, entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento, il calcolo del contributo spettante al proprio fornitore. Se quindi per il terzo trimestre la richiesta può essere effettuata entro il 29 novembre 2022 e per il periodo ottobre-novembre 2022 entro il 29/01/2023, per il secondo trimestre pur essendo il termine già decorso invitiamo gli interessati a procedere ugualmente con la richiesta. L’Autorità di controllo ARERA dovrà a breve pubblicare lo schema della lettera da utilizzare per la richiesta;
- le imprese che hanno cambiato il fornitore di energia elettrica o gas nel periodo tra il 2019 e il 2022 o che hanno altri punti di prelievo devono provvedere al calcolo dello stesso in autonomia. Per il calcolo del credito spettante è sicuramente utile farsi assistere da dei tecnici esperti nell’ambito dell’energia elettrica e del gas per la corretta determinazione del costo medio per Kwh e la verifica di tutte le condizioni che determinano il diritto al credito di imposta. In questo caso i soggetti interessati dovranno valutare il costo/beneficio del possibile credito di imposta spettante a fronte del costo del tecnico per l’istruzione della pratica.
Il credito di imposta non è fiscalmente rilevante ai fini IRAP e IRES, non rientra nei limiti del de minimis ed è cedibile, solo per l’intero importo secondo modalità che verranno definite.
Entro il 16/02/2023 i beneficiari del credito di imposta relativo al terzo trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre e novembre 2022 dovranno, a pena di decadenza dal diritto di fruire del credito non ancora fruito, presentare una apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’anno 2022