Pubblicato il Decreto che fissa le modalità e i termini per richiedere il contributo energia da parte degli enti no profit (DPCM 08/02/2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 85 del 11/04/2023)

Con il decreto in oggetto vengono definite le modalità in base alle quali gli enti no profit possono richiedere il contributo a copertura dei maggiori costi per energia elettrica e gas sostenuti nel 2022 (si veda circolare informativa del 05/10/2022). Le domande di contributo dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla messa a disposizione della piattaforma “Contributo Energia” sul sito del Ministero per le disabilità e del Ministero del Lavoro che dovrà essere resa operativa entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo che la norma istitutiva del contributo prevede tre casistiche:

  • Contributo straordinario in favore di enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
  • Contributo straordinario in favore di enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
  • Contributo straordinario in favore di enti diversi dai precedenti che hanno subito un incremento nel costo sostenuto nei primi tre trimestri del 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021 nel costo dell’energia elettrica e del gas.

Nel testo del decreto sono elencati i soggetti che, per ciascuna tipologia di contributo, hanno diritto a richiedere il contributo oggetto della presente circolare informativa.

Preme sottolineare che per presentare la domanda di contributo è necessario essere in possesso di SPID, della carta di identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS) e di un indirizzo di PEC attivo. In fase di presentazione della domanda bisognerà autocertificare alcuni dati riportati nell’articolo 3, comma 2 del decreto.

Lo Studio è a disposizione per assistere i soggetti interessati sul tema.


Bilancio dell’esercizio 2022 degli ETS da depositare entro il 30/06/2023

A seguito della prima fase di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sono stati iscritti a tale registro un numero rilevante di enti che devono a questo punto provvedere a depositare il bilancio dell’esercizio 2022 entro il prossimo 30/06/2023 sulla base del formato XBRL e dello schema definito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Lavoro del 5 marzo 2020.

Si tratta di uno schema che impone un diverso e consistente impegno rispetto al passato per la predisposizione del documento di bilancio.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per assisterli in questo adempimento.


Definizione agevolata delle cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 (art. 1, commi da 231 a 252 Legge 197/2022)

Con la norma in oggetto viene consentito di definire in modo agevolato le cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive. La definizione agevolata avviene versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. La relativa domanda di definizione agevolata deve essere effettuata entro il 30 aprile 2023. Il pagamento degli importi dovuti, comunicati dall’agente della riscossione entro il 30/06/2023, deve avvenire o entro il 31/07/2023 in unica soluzione ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute con scadenza il 31/07/2023 e il 30/11/2023.

Rispetto al tema può essere utile accedere, tramite spid, al sito dell’Agenzia della Riscossione per verificare l’esistenza di cartelle “rottamabili”.

Lo Studio è disponibile ad assistere gli interessati nella procedura per richiedere il prospetto informativo delle cartelle “rottamabili” e nella eventuale conseguente definizione agevolata.


Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 1, commi da 153 a 159 Legge 197/2022 – Circolare Agenzia Entrate n. 1/E/2023)

Con la norma in oggetto viene consentito di definire in modo agevolato i cosiddetti avvisi bonari emessi in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 mediante la riduzione delle sanzioni applicate dal 10% al 3% e alla possibilità di estendere la rateizzazione degli importi dovuti fino ad un massimo di 20 rate trimestrali. L’agevolazione riguarda unicamente gli avvisi bonari per i quali i termini di pagamento non erano ancora scaduti al 01/01/2023 o recapitate successivamente alla stessa data.

La definizione agevolata si applica anche in relazione alle rateizzazioni degli avvisi bonari riferiti a qualsiasi periodo di imposta per le rate scadenti in data successiva al 01/01/2023. Per usufruire dall’agevolazione è necessario che per la rateizzazione non sia intervenuta nessuna causa di decadenza.

La riduzione delle sanzioni deve essere calcolata direttamente dal contribuente.

I clienti interessati dalla norma sono già stati contattati dallo Studio.

Lo Studio è a disposizione per assistere i soggetti interessati nel predisporre quanto necessario per usufruire della riduzione delle sanzioni.


Buoni carburante sino a 200 euro agevolati anche per l’anno 2023 ma non ai fini contributivi (art. 1 DL 5/2023)

Con la norma in oggetto viene stabilito, in analogia a quanto già fatto per l’anno 2022, che i datori di lavoro possano assegnare nell’anno 2023 buoni carburante ai propri dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore fino all’importo di euro 200,00. Nel caso venisse assegnato un importo superiore a tale importo, l’intero valore assegnato costituirebbe reddito per il lavoratore e sarebbe quindi soggetto ad imposte.

Vale anche in questo caso quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E/2022 in base alla quale il costo sostenuto dal datore di lavoro privato per l’acquisto dei buoni benzina è interamente deducibile dal reddito d’impresa, “sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente”.

Con tale affermazione ci pare di dover concludere che prudenzialmente l’assegnazione dei buoni benzina possa avvenire unicamente nei confronti di dipendenti che utilizzano l’auto personale a fini lavorativi e/o per recarsi al lavoro e non in modo generico anche in favore di chi l’auto non la usa per recarsi al lavoro o per il lavoro stesso.

Rispetto a quanto previsto per l’anno 2022 non è invece stata riproposta la decontribuzione di tale agevolazione. Pertanto il datore di lavoro che erogasse i buoni carburanti ai propri dipendenti dovrebbe assoggettare a contributi l’importo assegnato, a meno che non li faccia rientrare nel tetto attualmente previsto in euro 258,23 delle erogazioni liberali in natura.