Con la norma in oggetto viene stabilito, in analogia a quanto già fatto per l’anno 2022, che i datori di lavoro possano assegnare nell’anno 2023 buoni carburante ai propri dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore fino all’importo di euro 200,00. Nel caso venisse assegnato un importo superiore a tale importo, l’intero valore assegnato costituirebbe reddito per il lavoratore e sarebbe quindi soggetto ad imposte.
Vale anche in questo caso quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E/2022 in base alla quale il costo sostenuto dal datore di lavoro privato per l’acquisto dei buoni benzina è interamente deducibile dal reddito d’impresa, “sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente”.
Con tale affermazione ci pare di dover concludere che prudenzialmente l’assegnazione dei buoni benzina possa avvenire unicamente nei confronti di dipendenti che utilizzano l’auto personale a fini lavorativi e/o per recarsi al lavoro e non in modo generico anche in favore di chi l’auto non la usa per recarsi al lavoro o per il lavoro stesso.
Rispetto a quanto previsto per l’anno 2022 non è invece stata riproposta la decontribuzione di tale agevolazione. Pertanto il datore di lavoro che erogasse i buoni carburanti ai propri dipendenti dovrebbe assoggettare a contributi l’importo assegnato, a meno che non li faccia rientrare nel tetto attualmente previsto in euro 258,23 delle erogazioni liberali in natura.