Con la circolare in oggetto sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all’applicazione (valida al momento per il solo anno 2023) della cosiddetta “flat tax incrementale”, che consiste nella possibilità di assoggettare, da parte delle persone fisiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, l’incremento di reddito 2023 rispetto al maggiore dei redditi conseguiti nel triennio 2020-2022 ad una aliquota sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 15%, entro il limite massimo di euro 40.000 e con una franchigia del 5%, anziché alle ordinarie aliquote di imposta. Due esempi riportati nella circolare chiariscono il meccanismo dell’agevolazione:
Esempio di calcolo n. 1) Anno d’imposta e modalità di calcolo | Importo in euro | ||
Reddito* 2023 | 100.000 | ||
Reddito* 2022 | 80.000 | ||
Reddito* 2021 | 70.000 | ||
Reddito* 2020 | 60.000 | ||
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022
(il più elevato del triennio precedente) |
100.000 – 80.000 = 20.000 | ||
Franchigia del 5% sul reddito più elevato
(80.000 euro conseguito nell’anno 2022) |
4.000 | ||
Reddito soggetto a “flat tax incrementale” (15%) | 20.000 – 4.000 = 16.000 | ||
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF)
* Il reddito a cui si fa riferimento è quello d’impresa e/o di lavoro autonomo |
100.000 – 16.000 = 84.000 | ||
Esempio di calcolo n. 2) Anno d’imposta e modalità di calcolo | Importo in euro |
Reddito* 2023 | 200.000 |
Reddito* 2022 | 80.000 |
Reddito* 2021 | 70.000 |
Reddito* 2020 | 60.000 |
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022
(il più elevato del triennio precedente) |
200.000 – 80.000 = 120.000 |
Franchigia del 5% sul reddito più elevato
(80.000 euro conseguito nell’anno 2022) |
4.000 |
Reddito soggetto a “flat tax incrementale” (15%) | 120.000 – 4.000 = 116.000
40.000 (limite massimo) |
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF) | 200.000 – 40.000 = 160.000 |
Sono esclusi dall’agevolazione:
- Le persone fisiche che applicano il regime forfetario e dei minimi, in quanto già destinatarie di una tassazione con aliquota “flat”;
- I redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci in ragione del principio della trasparenza;
- I redditi degli studi associati imputati ai singoli associati;
- Coloro che nel triennio 2020-2022 non hanno svolto attività per almeno un’annualità intera e quindi coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2022 o nel 2023.
La circolare chiarisce l’applicabilità o meno della norma nel caso di alcune casistiche particolari. Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati sul tema. Si può però sicuramente affermare che, in specie le persone fisiche titolari di reddito da lavoro autonomo per i quali rilevano i redditi conseguiti per cassa potrebbe essere conveniente “anticipare” l’incasso laddove possibile delle proprie prestazioni per poter godere della tassazione agevolata introdotta da questa norma.