Con la circolare in commento vengono forniti importanti chiarimenti in relazione all’applicazione della agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità relativa all’anno 2023 in tema di tassazione delle mance percepite dal personale dipendente impiegato dalle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare viene previsto che le cosiddette mance elargite ai dipendenti vengano assoggettate ad una tassazione sostitutiva del 5% in luogo delle ordinarie aliquote IRPEF e alle addizionali regionali e comunali entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno dal dipendente per le prestazioni di lavoro effettuate.
I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono:
- Titolarità di un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato nel settore delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- Percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi. Rispetto a questo punto il datore di lavoro deve acquisire dal dipendente che abbia avuto nell’anno precedente più rapporti di lavoro, una dichiarazione con la quale attesti l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente. Il superamento del limite di reddito dei 50.000 euro nel corso dell’anno determina unicamente l’impossibilità di applicare l’imposta sostitutiva nell’anno successivo;
- Assenza di una rinuncia scritta da parte del dipendente alla tassazione sostitutiva. Il regime dell’imposta sostitutiva è il regime naturale e pertanto, se valgono tutti i requisiti, deve essere applicato dal datore di lavoro, ma il dipendente può richiederne la sua non applicazione.
Da un punto di vista operativo il datore di lavoro dovrà inserire nel cedolino paga le somme percepite dal dipendente, sia in contanti che con mezzi elettronici, a titolo di mance ed assoggettarle all’aliquota del 5% sino ad un importo pari al 25% del reddito di lavoro dipendente percepito e assoggettare alle aliquote ordinarie l’eventuale importo eccedente. Le ritenute operate dovranno essere versate secondo le ordinarie tempistiche con i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 16/E del 17/03/2023.
Un’importante indicazione della circolare riguarda la precisazione che le somme pagate dal cliente, sia in contanti che con strumenti elettronici, a titolo di mance non costituiscono né ricavi né costi per il datore di lavoro che interviene unicamente per gestire la movimentazione finanziaria (cioè il passaggio del denaro dal cliente al dipendente). Ne consegue che ai fini IVA le somme incassate a tale titolo sono fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) DPR 633/72.
La circolare conclude che “è rimessa al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance”. In altri termini è bene che i documenti fiscali emessi a fronte dell’incasso (fatture, scontrini e ricevute fiscali) riportino in modo separato questi importi e che indichino il dipendente destinatario della mancia (anche per non assoggettarli ad IVA per quanto detto in tema di inquadramento ai fini IVA delle mance) e che trovino esatto riscontro nelle somme corrisposte ai singoli dipendenti e indicati nei cedolini paga (tanto entra, tanto esce) onde evitare contestazioni da parte degli organi di controllo competenti.
Un’ultima annotazione riguarda la possibilità da parte del dipendente di rivedere la scelta operata in sede di dichiarazione dei redditi. Potrà optare per la tassazione sostitutiva nel caso il datore di lavoro abbia applicato quella ordinaria e viceversa. A tal fine nella certificazione dei compensi il datore di lavoro dovrà indicare separatamente le mance percepite dal singolo dipendente.
Lo Studio è a disposizione per fornire chiarimenti in merito.