Revisione della disciplina dell’IRPEF (art. 1 e 2 del D.Lgs n. 216 del 30/12/2023)

Per il momento per il solo anno 2024 vengono riviste le aliquote applicabili al reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

– Fino a 28.000 euro, 23 per cento;

– Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento,

– Oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Vengono inoltre riviste alcune detrazioni ed in particolare per i titolari di redditi superiori a 50.000 euro viene ridotta di euro 260 la detrazione spettante per talune spese ed in particolare:

  • per gli oneri con detraibilità pari al 19% con esclusione delle spese sanitarie (rientrano nella riduzione ad esempio, gli interessi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, le spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica, le spese veterinarie e le spese funebri);
  • per le erogazioni liberali ai partiti politici;
  • per i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Un esempio può chiarire meglio il meccanismo:

Ipotizzando che nel 2024 una persona fisica sostenga spese mediche per euro 2.000, interessi su mutuo per acquisto abitazione principale per euro 2.500 e spese universitarie per euro 1.500 dedurrà dal proprio reddito:

–  Se con reddito pari o inferiore a 50.000 euro =((2000-129,11)+2.500+1.500)*19/100 = 1.115 euro

-Se con reddito superiore a 50.000 euro= ((2000-129,11)*19/100)+((2500+1500)*19/100-260)=855 euro


Super-deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2024 (art. 4 D.Lgs n. 216 del 30/12/2023)

Per il periodo di imposta successivo al 31/12/2023 (e quindi per l’anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) per i titolari di reddito di impresa e i professionisti il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, del 20% del minore tra il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l’incremento del costo del personale desumibile dalla voce B9 del conto economico rispetto alla corrispondente voce dell’anno precedente.

L’agevolazione spetta a condizione che:

  • Sia stata esercitata un’attività nel periodo di imposta precedente per almeno 365 giorni (no imprese neo-costituite)
  • L’impresa non sia in liquidazione ordinaria, ovvero in stato di liquidazione giudiziale o abbia fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa;
  • Non applichi il regime forfetario di determinazione del reddito;
  • Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo di imposta successivo al 31/12/2023 sia superiore a quelli a tempo indeterminato esistenti al termine del periodo di imposta precedente, considerando anche le società controllate o collegate;
  • Il numero dei dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, al termine del periodo di imposta successivo al 31/12/2023 , non sia inferiore o pari a quelli mediamente occupati nel periodo di imposta precedente.

Un decreto di prossima emanazione dovrebbe definire alcuni aspetti dell’agevolazione per la quale vi chiediamo di far riferimento al Vostro consulente del lavoro.


Modifica alla cedolare secca per le locazioni brevi (art. 1 comma 63 Legge 213/2023)

Dal 2024 sui contratti di locazione breve (quelli relativi ad immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa) l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca aumenta al 26%. L’aliquota è ridotta al 21% sui redditi derivanti da contratti di locazione breve su una unità immobiliare identificata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. In sostanza quindi l’aumento riguarda i redditi conseguiti con contratti di locazione breve dalla seconda alla quarta unità immobiliare destinata a tale scopo (ricordiamo che ove una persona fisica avesse più di 4 unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve si configurerebbe attività di impresa e quindi non sarebbe più applicabile la cedolare secca).

La norma prevede inoltre che, ove ci si avvalga di intermediari per concedere in locazione breve i propri immobili (tramite AIRBNB ad esempio) gli stessi debbano operare una ritenuta a titolo di acconto del 21% sulle somme incassate per conto del proprietario.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per assisterli sul tema.


Art-Bonus (circ.n. 34 del 28/12/2023 Agenzia delle Entrate)

Nella circolare in oggetto vengono affrontate alcune tematiche relative al credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per:

– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

– sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri Enti dello Spettacolo

– la realizzazione, il restauro e il potenziamento di strutture ed enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo

Il cosiddetto “Art-Bonus” determina un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli scopi anzidetti, nel limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali e del 5 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito di impresa. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La circolare, nell’identificare i soggetti che hanno diritto al credito di imposta, afferma che lo stesso spetta anche ai soggetti che applicano il regime forfetario e agli imprenditori agricoli mentre non spetta ai trust.

La circolare identifica poi i soggetti a cui è possibile destinare le erogazioni liberali per poter beneficiare dell’Art-Bonus.  

Vengono inoltre riepilogati gli adempimenti necessari per la fruizione dell’Art-Bonus sia lato “mecenati” che lato “soggetti beneficiari”.

Vengono inoltre affrontate due tematiche particolari:

  1. l’ipotesi che le erogazioni liberali vengano effettuate con una raccolta fondi tramite crowfunding, per il quale viene definito che l’importo agevolato è costituito dall’importo versato al netto delle commissioni spettanti all’intermediario per la raccolta fondi;
  2. la necessità di verificare l’obbligo di assoggettare a ritenuta del 4% l’importo dell’erogazione liberale nel caso in cui il mecenate sia un soggetto giuridico (non una persona fisica) e ricorrano le altre condizioni previste dalla norma.

Gli interessati possono trovare tutte le informazioni relative a questa interessante agevolazione sul sito istituzionale: https://artbonus.gov.it/

nel quale è possibile nella sezione “GLI INTERVENTI” selezionare gli interventi da sostenere in base alle proprie preferenze con appositi filtri.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per assisterli nella fruizione del credito di imposta, in termini di importi, utilizzo e soggetti destinatari della erogazione liberale, sulla verifica dell’obbligo di assoggettare a ritenuta l’erogazione liberale e quant’altro necessita.


Divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie in favore di privati prorogato a tutto il 2024 (art. 3, comma 3 D.L. 215/2023)

Con la norma in oggetto è stato esteso il divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di privati a tutto l’anno 2024 da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. Il divieto riguarda anche i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti).

Tali prestazioni verso i privati andranno documentate da fatture in formato cartaceo o .pdf. Sottolineiamo che nel caso di fatture emesse non a privati o non riguardanti prestazioni sanitarie vige l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico.