Novità in tema di welfare aziendale per l’anno 2024 (art. 1, commi 16-17 Legge bilancio 2024 e circolare n. 5/E del 07/03/2024 Agenzia delle Entrate)

La norma in oggetto prevede, limitatamente all’anno 2024, la non concorrenza alla formazione del reddito delle erogazioni liberali in natura in favore dei dipendenti nel limite complessivo di euro 1.000, aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico (previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto con indicazione del codice fiscale dei figli).

La liberalità può avvenire sia con l’erogazione di beni/servizi (ad esempio buoni spesa) che con il rimborso delle utenze domestiche di acqua/energia elettrica/gas e/o delle spese dell’affitto della prima casa o degli interessi sul mutuo della prima casa (leggasi in entrambi i casi abitazione principale del dipendente).

La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che ove l’erogazione da parte del datore di lavoro riguardi il rimborso degli interessi sul mutuo per l’abitazione principale, il dipendente non potrà per la parte coperta dall’erogazione usufruire delle detrazioni previste in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel caso l’erogazione liberale riguardi i casi di rimborso delle spese di cui sopra il datore di lavoro deve acquisire dal dipendente la documentazione a supporto o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il ricorrere in capo al dichiarante/dipendente dei presupposti previsti dalla norma e la circostanza che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro, ma anche presso altri, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi preposti.

I datori di lavoro provvedono all’attuazione di queste misure previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie ove presenti.

Come sempre, l’eventuale superamento delle soglie di esenzione indicate comporta la tassazione dell’intera somma percepita.

Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione in oggetto.


Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (art. 29 D.L. 19/2024)

Con la norma in esame sono state introdotte tutta una serie di modifiche legislative che si pongono l’obiettivo di prevenire e contrastare il ricorso al cosiddetto lavoro irregolare. Con la presente riteniamo di portare alla vostra attenzione la novità introdotta al comma 5-bis dell’art. 18 della Legge 276/2003 in base al quale in caso di:

  • Appalto privo dei requisiti previsti dall’art. 29, comma 1 della legge 276/2003 (esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore);
  • Distacco di personale privo dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 1 della legge 276/2003 (soddisfacimento di un proprio interesse del datore di lavoro (che deve persistere per tutta la durata del contratto), temporaneità del distacco),

l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Pene più severe vengono applicate nel caso di sfruttamento dei minori o atti posti in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di CCNL applicate al lavoratore.

In ogni caso le pene pecuniarie non possono essere inferiori a euro 5.000 né superiori a 50.000 euro.

Senza voler entrare nello specifico nella tematica preme qui sottolineare che, alla luce delle nuove disposizioni, è a nostro avviso ancor più necessario che in passato prima di porre in essere un contratto di appalto e/o di distacco siano valutate, anche con l’ausilio di professionisti nel campo legale e giuslavoristico, la compatibilità degli stessi con i requisiti richiesti, onde evitare le rilevanti sanzioni introdotte.