La norma introduce una nuova ipotesi di plusvalenza sulla cessione di immobili interessati da interventi superbonus che si applica sulle cessioni realizzate a partire dal 01/01/2024 e che si realizza sulla prima cessione effettuata entro 10 anni dalla data di conclusione dei lavori. Pertanto, ad esempio per un immobile su cui siano stati conclusi i lavori che hanno beneficiato dell’agevolazione cosiddetta “Superbonus” in data 20/11/2023 l’eventuale prima cessione effettuata prima del 20/11/2033 determina il sorgere della plusvalenza. I successivi atti di cessione o le cessioni oltre il 20/11/2033 non danno invece origine a plusvalenze tassate.
La plusvalenza tassata sorge il capo al primo cedente a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (ad esempio anche se li ha eseguiti l’affittuario o il comodatario), dalla percentuale di detrazione spettante (variata per il Superbonus nel corso del tempo), dalla modalità di fruizione dell’agevolazione (sconto in fattura/cessione del credito/utilizzo diretto) e dalla tipologia di intervento effettuato tanto che si afferma che è sufficiente aver usufruito di un intervento agevolato sulle parti comuni del proprio condominio per veder attrarre alla nuova norma tutti gli immobili del condominio.