Novità in tema di plusvalenze risultanti dalla cessione di immobili interessati da interventi Superbonus (art. 1, commi da 64 a 67 Legge bilancio 2024 e circolare n. 18/E del 13/06/2024 Agenzia delle Entrate)

La norma introduce una nuova ipotesi di plusvalenza sulla cessione di immobili interessati da interventi superbonus che si applica sulle cessioni realizzate a partire dal 01/01/2024 e che si realizza sulla prima cessione effettuata entro 10 anni dalla data di conclusione dei lavori. Pertanto, ad esempio per un immobile su cui siano stati conclusi i lavori che hanno beneficiato dell’agevolazione cosiddetta “Superbonus” in data 20/11/2023 l’eventuale prima cessione effettuata prima del 20/11/2033 determina il sorgere della plusvalenza. I successivi atti di cessione o le cessioni oltre il 20/11/2033 non danno invece origine a plusvalenze tassate.

La plusvalenza tassata sorge il capo al primo cedente a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (ad esempio anche se li ha eseguiti l’affittuario o il comodatario), dalla percentuale di detrazione spettante (variata per il Superbonus nel corso del tempo), dalla modalità di fruizione dell’agevolazione (sconto in fattura/cessione del credito/utilizzo diretto) e dalla tipologia di intervento effettuato tanto che si afferma che è sufficiente aver usufruito di un intervento agevolato sulle parti comuni del proprio condominio per veder attrarre alla nuova norma tutti gli immobili del condominio.

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Modifica in tema di sanzioni penali per omesso versamento di ritenute e IVA (art. 1, lett. b) e c) D.Lgs 87/2024)

Con la norma in oggetto vengono modificati gli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs 74/2000 in tema di sanzioni penali conseguenti al mancato pagamento di ritenute e IVA. La nuova norma prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (IVA e 770) ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a euro 150.000 o IVA per un ammontare superiore a euro 250.000. La  novità riguarda il differimento del termine in cui si realizza la fattispecie penale. Il mancato versamento delle somme indicate in precedenza comportava il reato nello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale. Ad esempio il mancato versamento di ritenute per un importo superiore a euro 150.000 nell’anno 2023 sarebbe divenuto penale con la norma precedente il 31/10/2024 ed il mancato versamento di IVA per un importo superiore a 250.000 euro sarebbe divenuto penalmente rilevante il 27/12/2024, mentre ora entrambi divengono rilevanti il 31/12/2025.

La norma prevede inoltre che, ove prima di tale termine, il contribuente proceda ad avviare una rateazione degli importi dovuti il reato penale permane solo se si decade dalla rateazione e il debito residuo è superiore a 50.000 euro per le ritenute e a 75.000 euro per l’IVA.