- PREMESSA
Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il concordato preventivo biennale è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13; tuttavia, al fine di renderlo operativo, sono stati successivamente pubblicati il DM 14/06/2024 (per soggetti ISA) e il DM 15/07/24 (per soggetti in regime forfetario), con i quali sono state definite le metodologie di calcolo del reddito, la cessazione del concordato o la riduzione degli ammontari proposti.
Con la pubblicazione del DLgs. 5 agosto 2024, n. 108 sono state apportate significative modifiche riguardanti le cause di esclusione, la determinazione del reddito, il calcolo degli acconti d’imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.
L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo. L’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.
2. AMBITO SOGGETTIVO
Possono accedere al concordato preventivo biennale (per gli anni 2024 e 2025):
- i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario.
Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfetari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 31 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.
Non possono accedere al concordato per il 2024 i contribuenti in regime forfetario che, nel 2023, hanno superato il limite di 85.000,00 euro di ricavi o compensi.
- PROCEDURA DI ADESIONE
In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati:
- forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA, oppure del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario;
- delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti;
- presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
In ogni caso, le proposte formulate (e visualizzabili nel quadro P dei modelli ISA, oppure nella sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024) non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.
Per il primo anno di applicazione, l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre 2024; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.
4. DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE
Come detto per il calcolo della proposta di concordato per il biennio 2024-2025, si parte dal reddito dichiarato nel 2023 che andrà rettificato di alcune poste di bilancio individuate nei decreti attuativi.
Una volta quantificato il reddito concordato le imposte per gli anni 2024 e 2025 verranno conteggiate sommando algebricamente allo stesso alcune poste ed in particolare:
- le plusvalenze e le minusvalenze;
- le sopravvenienze attive e passive;
- le perdite su crediti;
- i redditi o le quote di redditi (utili o perdite nel caso di reddito d’impresa) derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
- i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (nel caso di redditi di lavoro autonomo).
In ogni caso, il reddito concordato e integrato dei componenti sopra indicati, non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.
Il reddito concordato, e rettificato come sopra già descritto, potrà essere ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti
5. ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rileveranno ai fini fiscali.
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS in quanto la norma prevede che i contributi dovuti da artigiani e commercianti o dagli iscritti alla gestione separata siano determinati sulla base del reddito concordato, fatta salva la possibilità, a scelta del contribuente, di versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo se superiore al reddito concordato.
Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.
6. CAUSE ESCLUSIONE
Sono espressamente esclusi i contribuenti che:
- hanno omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedente a quelli di validità del concordato, quindi 2021, 2022 e 2023;
- sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- hanno realizzato redditi esenti o esclusi per un ammontare superiore al 40% del redito d’impresa o di lavoro autonomo con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello di validità del concordato (causa di esclusione non prevista per i forfettari);
- hanno aderito al regime forfetario per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (passaggio da soggetto ISA a forfettario nel 2024);
- alla data di accettazione della proposta con riferimento al periodo d’imposta 2023 hanno debiti tributari e/o previdenziali scaduti di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro accertati in via definitiva e non oggetto di rateazione o sospensione;
- Hanno Iniziato l’attività nel corso del 2023 o nel corso del 2024;
- Hanno realizzato operazioni di natura straordinaria o modifica della compagine societaria per i soggetti trasparenti nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato preventivo biennale
- Sono soggetti per i quali opera una causa di esclusione dagli ISA.
7. CAUSE DI CESSAZIONE
La cessazione del concordato si realizza a partire dal periodo d’imposta (diversamente dalle cause di decadenza) in cui si verificano i seguenti eventi:
- durante il biennio oggetto di concordato viene modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio, salvo il caso in cui la nuova attività applichi il medesimo ISA (per i forfetari salvo il caso in cui la nuova attività ha lo stesso coefficiente di redditività);
- cessazione dell’attività;
- adesione al regime forfetario nel corso del periodo di imposta oggetto di concordato;
- il contribuente sia interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale per società di persone e associazioni professionali;
- i ricavi o i compensi dichiarati superano il limite di 7.746.853,50 euro, oppure di 150.000,00 euro per i contribuenti in regime forfetario.
7.1 CIRCOSTANZE ECCEZIONALE SFAVOREVOLI
Il concordato preventivo cessa anche se si verificano circostanze eccezionali per cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato. Per “circostanze eccezionali” si intende:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia nè l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.
8. CAUSE DI DECADENZA
A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.
Producono la decadenza dal CPB le seguenti situazioni:
- accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025;
- presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024;
- verificarsi di una causa di esclusione;
- omesso versamento delle imposte concordate;
8.1 VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITA’
La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:
- constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
- sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del
Nel caso di decadenza dal concordato le imposte ed i contributi dovranno comunque essere pagate sul reddito concordato ove superiore a quello effettivo. I contribuenti decaduti dal concordato saranno quindi chiamati a pagare le imposte sul reddito maggiore tra quello concordato e quello effettivo.
9. EFFETTI DEL CONCORDATO
9.1 DICHIARAZIONI E SCRITTURE CONTABILI
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, dichiarano e versano le imposte sugli importi concordati. In ogni caso sono tenuti a:
- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.
9.2 REDDITO IMPONIBILE E IMPONIBILE PREVIDENZIALE
Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
E’ facoltà del contribuente versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo rispetto a quello concordato se il reddito effettivo è superiore a quello concordato.
9.3 FLAT TAX INCREMENTALE SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO
Al fine di rendere più conveniente il CPB, il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha introdotto un regime opzionale tramite cui è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva.
La base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente cui si riferisce la proposta. L’aliquota applicabile varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:
- per i contribuenti con punteggio ISA pari a superiore a 8 l’aliquota è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 l’aliquota è pari al 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6 l’aliquota è pari al 15%.
Per i contribuenti in regime forfetario, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start-up.
9.4 REGIME PREMIALE
A prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 000 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità̀ , dei termini di decadenza per l’attività̀ di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
Alla luce della normativa complessa la valutazione se aderire o meno al concordato andrà effettuata con molta attenzione e tenendo in considerazione diversi aspetti; l’eventuale risparmio o aggravio di imposte è solo uno degli elementi da valutare.
Lo Studio è a disposizione per l’assistenza nella compilazione del Modello CPB 2024/2025 congiuntamente al modello ISA riferito al periodo d’imposta 2023 e alla sua successiva trasmissione.
Sarà cura dello Studio trasmettere a ciascun cliente la proposta. Al ricevimento della stessa potremmo valutarne insieme la convenienza determinando le imposte e i contributi da versare nei diversi scenari.