Ravvedimento speciale e Concordato preventivo biennale (art. 2-quater DL 113/2024)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’08/10/2024 è stata introdotto nell’ordinamento un “ravvedimento speciale” che potrà essere utilizzato unicamente dai soggetti ISA che aderiranno entro il prossimo 31/10/2024 al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. E’ quindi bene precisare che tale “ravvedimento speciale” non riguarda i forfetari che aderiranno al concordato preventivo biennale e tutti i contribuenti che NON aderiscono per scelta o per esclusione al concordato preventivo biennale.

In cosa consiste il “ravvedimento speciale”? Nella possibilità di definire le annualità ancora accertabili (anni dal 2018 al 2022) e quindi di non consentire le rettifiche al reddito di impresa e di lavoro autonomo dichiarato mediante il versamento di un’imposta sostitutiva sui maggiori redditi non dichiarati. A tal fine l’Agenzia delle Entrate dovrebbe rendere disponibili nell’area riservata di ciascun contribuente interessato gli importi da versare entro il 31/03/2025 in unica soluzione o, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire da tale data.

Per ogni annualità l’importo dell’imposta sostitutiva non potrà essere inferiore a euro 1.000.

Non è possibile procedere al ravvedimento speciale se sulle annualità interessate sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, oppure atti di recupero di crediti inesistenti.

La copertura da rettifiche al reddito viene meno nell’ipotesi di:

  • Intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • Applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs 74/2000, commessi nel corso degli anni di imposta 2018-2022;
  • Mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

I termini di accertamento per chi aderisce al ravvedimento speciale vengono ulteriormente spostati al 31/12/2027.

Con la stessa norma è stata inoltre introdotta un inasprimento delle sanzioni accessorie per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale e per coloro che, avendo aderito al concordato preventivo biennale non aderiscono al ravvedimento speciale: si tratta della riduzione alla metà delle soglie che determinano l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitale, l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture, l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di lavoro autonomo.

In estrema sintesi quindi si tratta di una norma con la quale si cerca di spingere i contribuenti soggetti agli ISA ad aderire al concordato preventivo biennale abbinando allo stesso una sorta di condono fiscale delle annualità 2018-2022 a cui dovrà seguire un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni dei soggetti interessati, nonché alcuni aspetti quali ad esempio il trattamento delle eventuali perdite fiscali pregresse e gli effetti ai fini dei contributi previdenziali.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.