I lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti:
- Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (non si tiene conto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quello delle relative pertinenze);
- che ha il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) fiscalmente a carico oppure fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (si veda la circolare dell’Agenzia per le casistiche);
- Con almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato;
- Con una imposta lorda superiore alla detrazione spettante per i redditi di lavoro dipendente,
possono richiedere al proprio datore di lavoro di erogare nella busta paga della tredicesima mensilità una indennità di 100 euro, da rapportare al periodo di lavoro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.
Per averne diritto il lavoratore dipendente deve rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve attestare di avere diritto all’indennità, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Inoltre, ove il lavoratore nel corso del 2024 ha svolto attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, deve presentare al datore di lavoro a cui chiede di erogare l’indennità le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Le somme erogate dal datore di lavoro a titolo di indennità sono da questi recuperate nel modello F24.
In alternativa alla procedura descritta il lavoratore può ottenere l’indennità, ove ne abbia i requisiti, in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativa all’anno 2024. Allo stesso modo il lavoratore che abbia ricevuto nella tredicesima mensilità l’indennità non avendone diritto dovrà restituirla in sede di dichiarazione dei redditi.