Con la norma in oggetto sono stati modificati i requisiti per poter usufruire del beneficio in oggetto (si veda la precedente circolare dell’11/11/2024). In particolare è stato eliminato il requisito del coniuge a carico per cui ora potranno usufruire del beneficio anche tutti quei lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio a carico anche in presenza di un coniuge non a carico.
La novità ha reso necessario introdurre il divieto di usufruire del beneficio da parte di due coniugi di uno stesso nucleo familiare. Pertanto, in presenza di entrambi i coniugi che presentano i requisiti per ottenere il beneficio, solo uno dei due potrà richiederlo e usufruirne. L’autocertificazione che il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro deve quindi riportare la dichiarazione dello stesso che, in presenza di coniuge o convivente, quest’ultimo non beneficia della stessa indennità.