Distacco di personale soggetto ad IVA dal 01/01/2025 (art. 16-ter D.L. 131/2024 come convertito dalla Legge 166/2024)

Per effetto della norma in oggetto ai prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 01/01/2025 si applica l’IVA con aliquota al 22%. Da tale data viene infatti abrogato il comma 35 dell’art. 8 della legge 11/03/1988 n. 67 che prevedeva la non rilevanza ai fini IVA dei prestiti e dei distacchi di personale per i quali veniva rimborsato il mero costo sostenuto. Dal tenore letterale della norma il regime del fuori campo IVA continua ad applicarsi a quei distacchi stipulati o rinnovati prima del 01/01/2025, anche se relativi a periodi di distacco successivi a tale data.

La norma non chiarisce se la disposizione si applica anche agli enti non commerciali per quel che riguarda la sfera istituzionale per la quale non sembrano sussistere i presupposti. Sul tema si attendono indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.