Modifica alle detrazioni IRPEF (art. 1, comma 10 Legge 207/2024)

Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa gli oneri e le spese detraibili dall’IRPEF per i soggetti con redditi superiori a euro 75.000, a partire dall’anno 2025, sono ammessi in detrazione con dei limiti variabili in funzione del reddito e della presenza o meno di figli a carico/di figli con disabilità.

Nello specifico il limite alla detrazione è così determinato:

Reddito complessivo Numero figli fiscalmente a carico Importo massimo spesa/onere detraibile
Oltre 75.000 e fino a 100.000 0 7.000
                   1 9.800
      2 11.900
  3 o più/disabile 14.000
Oltre 100.000 0 4.000
  1 5.600
  2 6.800
  3 o più/disabile 8.000

Dal suddetto limite sono escluse:

  • Le spese sanitarie;
  • Le somme investite nelle start-up innovative e nelle PMI innovative;
  • Gli interessi passivi relativi a mutui agrari e ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
  • I premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024;
  • Le rate per le spese per interventi di recupero edilizio o altre disposizioni normative sostenute sino al 31.12.2024.

Pertanto, I soggetti con redditi che superano le soglie sopra riportate dovranno prestare molta attenzione a programmare le spese e gli interventi di importo rilevante che danno diritto a detrazioni dall’IRPEF al fine di evitare di perdere in tutto o in parte le agevolazioni attese. Un esempio può chiarire meglio il concetto. Si immagini un soggetto con reddito 2025 superiore a 100.000 euro senza figli a carico che effettui nel corrente anno una ristrutturazione dell’abitazione principale sostenendo un onere di euro 100.000, sul quale matura una detrazione potenziale di euro 50.000, da suddividere in 10 anni e quindi con una detrazione annua di euro 5.000 che abbia anche sostenuto altre spese detraibili (diverse da quelle escluse dal limite come sopra riportato) per altri 1.000 euro: per effetto della nuova disposizione potrà detrarre solo 4.000 euro dei 6.000 potenzialmente spettanti.

Invitiamo pertanto i soggetti interessati dalla nuova disposizione a contattare lo Studio prima di sostenere spese/oneri di importo rilevante che determinano detrazioni dall’IRPEF (rientrano tra queste sicuramente tutti gli interventi e le spese di ristrutturazione/risparmio energetico/abbattimento delle barriere architettoniche/ecc. eseguite sugli immobili) per valutarne la compatibilità con la propria posizione fiscale.


Confermate le agevolazioni in tema di welfare aziendale per gli anni 2025-2026-2027 (art. 1, commi 390-391, Legge 207/2024)

Con la norma in oggetto viene confermata la norma che consente di non far concorrere al reddito del lavoratore dipendente il valore dei beni e dei servizi ceduti gratuitamente dal datore di lavoro agli stessi, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, energia elettrica e gas e delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro per ciascun anno (aumentato a 2.000 euro nel caso di figli a carico).

Il lavoratore dipendente con figli che intende usufruire dell’incremento del limite a 2.000 euro deve rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico.

I datori di lavoro possono dare attuazione alla norma a patto di darne informativa preventiva alle organizzazioni sindacali ove presenti.

Si tratta quindi di una riproposizione dell’agevolazione già prevista per l’anno 2024. La novità rispetto al passato riguarda l’arco temporale triennale che viene già definito e che consente quindi una migliore organizzazione delle aziende su questo fronte.


Elevato il limite di reddito di lavoro dipendente che non consente di avvalersi del regime forfetario (art. 1, comma 12, Legge 207/2024)

Con la norma in oggetto viene elevato ad euro 35.000 (dai 30.000 precedenti) il limite del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente che non consente ai titolari di partita IVA di avvalersi del regime forfetario. Per effetto di tale modifica i soggetti titolari di partita IVA che hanno conseguito anche redditi di lavoro dipendente nell’anno 2024 potranno applicare il regime forfetario nel 2025 se il reddito di lavoro dipendente conseguito in tale anno non supera il nuovo limite di 35.000 euro. Al superamento di tale limite dovrà essere applicato il regime contabile semplificato/ordinario.