Con la norma in oggetto viene introdotto un credito di imposta del 30% sulle spese sostenute nei mesi di giugno-luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per la protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi covid-19. Il credito di imposta spetta sino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario con un tetto di spesa di 200 milioni di euro.
Il credito spetta ai soggetti esercenti attività di impresa, ai professionisti, agli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo introdotto con l’art. 13-quater, comma 4 del DL 34/2019).
Al comma 2 dell’art. 32 del DL 73/2021 sono elencate le spese agevolabili.
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES, IRPEF e IRAP, è usufruibile nella dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento o in compensazione. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le modalità di applicazione e di fruizione dello stesso.