Modalità per emettere fatture elettroniche non imponibili per effetto di lettere di intento ricevute dagli esportatori abituali (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 293390/2021 del 28/10/2021)

Dal 01/01/2022 i soggetti che emettono fatture elettroniche non imponibili IVA ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. c) DPR 633/72 per effetto di lettere di intento ricevute dai propri clienti devono riportare nel campo 2.2.1.14 “Natura” il codice specifico N3.5, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale. In particolare, nel campo 2.2.1.16.1 “Tipo dato” deve essere riportata la dicitura “INTENTO” e nel campo 2.2.1.16.2 “Riferimento testo” il protocollo di ricezione completo (es. 08060120341234567-00001) e nel campo 2.2.1.16.4 “Riferimento data” la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Per i clienti che utilizzano FATTURA SMART per l’emissione delle fatture elettroniche i campi sopra riportati si trovano in corrispondenza a ciascuna riga del documento, cliccando sui tre puntini posti sulla destra dello schermo e poi su “Altri dati”.