Con il decreto in oggetto, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, viene previsto l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato territoriale competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. La norma fa rinvio all’art. 15, comma 3 della legge 81/2015 che prevede appunto che prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro comunichi la durata della stessa alla direzione territoriale del lavoro competente. L’omessa o ritardata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo. La norma, particolarmente stringente, richiede quindi estrema attenzione da parte di tutti coloro che assegnano incarichi ai cosiddetti “collaboratori occasionali”. Siamo in attesa che vengano definite le modalità pratiche per assolvere a tale nuovo adempimento.