Il Dl 36/2022 (Decreto PNRR2) introduce alcune misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra cui l’anticipo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022 delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con strumenti elettronici.
L’obbligo per i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito / credito / altri strumenti elettronici era stato introdotto dal DL n. 179/2012.
Questa norma non prevedeva però un regime sanzionatorio, introdotto ora dall’art. 19-ter, DL n. 152/2021 (c.d. “Decreto PNRR”) che dispone:
- l’obbligo in capo ai professionisti / imprese / commercianti di essere in possesso del POS al fine di consentire i pagamenti elettronici relativi alle operazioni poste in essere;
- l’irrogazione di un’apposita sanzione a partire dal 30.06.2022 nei confronti dei predetti soggetti che rifiutano il pagamento tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici.
La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:
- € 30 (quota fissa);
- 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).
La sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.
La condotta sanzionata non è legata al fatto di non munirsi di un POS per consentire il pagamento elettronico ma alla mancata accettazione di tale pagamento.
Quindi, in caso di sopralluogo dei verificatori che dovessero contestare l’assenza di un POS non potrà essere irrogata alcuna sanzione, che, al contrario, potrà applicarsi laddove questi assistano al rifiuto opposto dal negoziante o dal professionista.