Obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico dal 01/07/2022 esteso ai contribuenti minimi, forfetari e alle associazioni sportive dilettantistiche che applicano la legge 398/1991 (art. 18 D.L. 36/2022)

Per effetto della norma in oggetto a partire dal 01/07/2022 tutti i soggetti che applicano il regime forfetario, il regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del DL 98/2011 e le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime 398/1991 e che nell’anno precedente (normalmente nel 2021) hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, devono emettere le fatture in formato elettronico. Per coloro che nell’anno precedente hanno avuto ricavi/compensi inferiori a euro 25.000 l’obbligo decorrerà dal 01/01/2024.

Viene quindi meno l’esonero sino ad ora previsto in favore dei contribuenti forfetari, dei contribuenti “minimi” (di vantaggio) e delle associazioni sportive dilettantistiche con proventi dall’attività commerciale non superiore a euro 65.000.

La norma prevede inoltre un periodo (il terzo trimestre 2022) nel corso del quale non si applicheranno ai nuovi soggetti obbligati le sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica non è emessa nei termini di legge, ma comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il passaggio da cartaceo ad elettronico non impone alcun cambio di numerazione dei documenti che dovrà quindi proseguire ininterrottamente (es. fatture nr. 1-2-3 cartacee, la prima elettronica sarà la nr. 4).

Le fatture elettroniche potranno essere predisposte e trasmesse sia utilizzando il servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Fatture e corrispettivi”) sia utilizzando software dedicati.

Si segnala inoltre che eventuali note di credito emesse dal 01/07/2022 dovranno essere emesse in formato elettronico, anche se riferite ad una operazione precedentemente fatturata in formato cartaceo.

A livello operativo si ricorda che per i soggetti interessati è opportuno attivare il servizio di conservazione elettronica delle fatture fornito dall’Agenzia delle Entrate prima del 01/07/2022 (o comunque prima della emissione della prima fattura). Per i clienti dello Studio provvederà lo stesso a tale adempimento.

Sempre a livello operativo potrebbe essere utile richiedere al forfetario/minimo che continuerà ad emettere fatture in modalità cartacea di rilasciare una dichiarazione come segue: “contribuente con ricavi/compensi inferiori a 25mila euro nell’anno precedente non soggetto all’obbligo di emissione di fattura elettronica ai sensi dell’art. 18 del D.L. 36/2022”, al fine di evitare le sanzioni previste per la mancata (ove dovuta) emissione della fattura elettronica.

La fatturazione estera

Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica sempre a partire dal 1° luglio 2022 anche i soggetti in regime forfettario saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti.

Natura dell’operazione e imposta di bollo

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi” ed il riferimento normativo:

  • “Operazione esclusa da IVA art1. c.54-89 L. 190/14” (per i forfettari)
  • “Operazione esclusa da IVA art27 c.1-2. DL 98/2011” (per i minimi).

 

Come per le fatture cartacee, rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori a 77,47€. Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l’apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo “virtuale”, ossia versandolo con modello F24.

A tal fine in fattura va indicato nel campo della fattura elettronica “Bollo Virtuale” il valore “SI”, mentre l’importo del bollo si può indicare ma è facoltativo (come per le fatture cartacee, si può scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente).