Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate affronta più nel dettaglio l’agevolazione introdotta dall’art. 2 del D.L. 21/03/2022 n. 21, di cui ci siamo già occupati nella circolare informativa del 04/04/2022 a cui facciamo rinvio. Nella circolare dell’Agenzia si ricorda che in sede di conversione in legge l’agevolazione è stata estesa a tutti i datori di lavoro del settore privato superando il dubbio sorto con la prima formulazione della norma, per cui ora è chiaro che tutti i datori di lavoro “non pubblici” possono erogare il bonus carburante ai propri dipendenti (quindi anche i professionisti e gli enti non commerciali).
La circolare precisa che l’assegnazione ai dipendenti non richiede preventivi accordi contrattuali (a meno che gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato) e possono quindi anche essere dati “ad personam”.
L’Agenzia delle Entrate afferma che il costo sostenuto dal datore di lavoro privato per l’acquisto dei buoni benzina è interamente deducibile dal reddito d’impresa, “sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente”.
Con tale affermazione ci pare di dover concludere che prudenzialmente l’assegnazione dei buoni benzina possa avvenire unicamente nei confronti di dipendenti che utilizzano l’auto personale a fini lavorativi e/o per recarsi al lavoro e non in modo generico anche in favore di chi l’auto non la usa per recarsi al lavoro o per il lavoro stesso.
Viene inoltre confermato che l’agevolazione dei buoni carburante sino all’importo di euro 200,00 si aggiunge a quella prevista per le erogazioni in natura sino ad euro 258,23 e a tal fine risulta opportuno tenere distinte le due agevolazioni per evitare che al superamento della soglia divenga tassata l’intera somma corrisposta. A tal fine risultano molto esplicativi i due esempi riportati dall’Agenzia delle Entrate:
- Buoni benzina erogati per euro 100,00 e altri benefit (diversi dai buoni benzina) per euro 300,00 -> tassazione integrale dei 300,00;
- Buoni benzina erogati per euro 250,00 e altri benefit (diversi dai buoni benzina) per euro 200 -> nessuna tassazione in quanto i 50 euro in più sui buoni benzina possono essere sommati ai 200 euro degli altri benefit e rientrare comunque nel limite dei 258,23 euro.
Ne consegue un terzo caso ove Buoni benzina erogati per euro 250,00 e altri benefit (diversi dai buoni benzina) per euro 258,23 -> tassazione integrale dei 250 euro di buoni benzina.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda i buoni assegnati per quel che riguarda l’anno 2022 entro il 12/01/2023, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati dal dipendente anche successivamente.