Torniamo sul tema del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per segnalare che il Consiglio di Stato, con un recente parere, ha sostenuto che, in assenza di investimenti pubblicitari nell’anno precedente a quello di riferimento non è possibile fruire del credito di imposta in quanto mancherebbe il termine di raffronto previsto dalla normativa.
Questa interpretazione, contestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si basa sul fatto che la norma prevede che l’agevolazione spetti nel caso gli investimenti effettuati nell’anno superino quello dell’anno precedente di almeno l’1%.
Non è noto al momento se tale parere inciderà effettivamente sulla fruizione dell’agevolazione e quindi in assenza di indicazioni contrarie riteniamo opportuno procedere con la presentazione della domanda di contributo come già segnalato nella precedente informativa del 03/09/2018.
In ogni caso, se per gli anni 2017 e 2018 (termine di confronto rispettivamente 2016 e 2017) non è ormai più possibile far nulla, per il 2019 potrebbe essere utile ai soggetti che intendano impostare importanti campagne pubblicitarie usufruendo del credito di imposta investire una somma anche minima nel 2018 in modo da avere una base di confronto ed essere sicuri che l’interpretazione del Consiglio di Stato non possa determinare il venir meno dell’agevolazione.